Gio. Mar 28th, 2024

On. Ministro, apprendo dagli organi di stampa della Sua presenza in Occasione della XXII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti della criminalità organizzata.

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Ritengo importante la sua decisione di voler camminare insieme ai familiari delle Vittime, Innocenti, tra i quali ci sarò anche io, che chiedono solo Verità e Giustizia. Quella verità e Giustizia che per oltre il 90% di loro non arriverà mai, per svariati motivi, che Lei meglio di me conosce.

Qualche volta, però, quella Giustizia anelata, non arriva a causa di vuoti legislativi.

E’ in particolare su uno di questi vuoti che vorrei la Sua attenzione.

Chi Le scrive è il padre di un giovane imprenditore calabrese, Gianluca Congiusta, Vittima innocente della criminalità organizzata, ucciso a Siderno, da un criminale indultato, tale Tommaso Costa, il 24 maggio 2005.

Tale assassino, è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Locri per l’omicidio di mio figlio oltre che per associazione di stampo mafioso ed altro. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria.

Ciononostante, la seconda sezione della Cassazione, dopo una brevissima camera di consiglio, nonostante l’articolata requisitoria del Procuratore Generale, che chiedeva la conferma dell’impugnata sentenza, annullava con rinvio, relativamente al solo omicidio, a diversa sezione della Corte d’Assise d’Appello per un nuovo giudizio.

Nel corso del secondo Appello, fu sollevata una questione di costituzionalità in riferimento agli articoli 3 e 112 della nostra Carta Costituzionale.

La Consulta ha respinto con Sentenza 20/2017 la questione sollevata motivando tra l’altro che:

“Si tratta di delicate scelte discrezionali, non costituzionalmente necessitate, che, come tali, rientrano a pieno titolo nelle competenze e nelle responsabilità del legislatore e non in quelle di questa Corte, il cui compito precipuo è vigilare affinché il bilanciamento, fissato dalla legge, tra contrapposti diritti e interessi costituzionali risponda a principi di ragionevolezza e proporzionalità.”

Il giorno 13 di questo mese è ripreso il processo in Corte d’Assise d’Appello.

Da quando è stato barbaramente ucciso Gianluca sono passati 11 anni 10 mesi e 4 giorni, tutti di dolore per l’intera famiglia. Ma detto questo, non ci sarebbe utile la sua commiserazione o solidarietà, ritenendo invece, molto più utile un suo interessamento inteso a colmare il vuoto descritto, non perché a me utile (non ne potrei usufruire perché le leggi non sono retroattive) ma per dare un ulteriore strumento ai Magistrati per la lotta alla criminalità organizzata che è uno degli obiettivi del Suo Governo.

Come Lei sicuramente saprà, la normativa vigente regolamenta l’utilizzabilità come prova solo delle intercettazioni ambientali e telefoniche mentre non regolamenta l’utilizzabilità della corrispondenza.

Con Sentenza del 19/4/2012, depositata il 18 luglio 2012, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito l’illegittimità dell’intercettazione della corrispondenza di un detenuto effettuata, nel corso delle indagini preliminari, mediante fotocopiatura della stessa che veniva poi regolarmente inoltrata. La Suprema Corte, ricordando che l’art. 15 della Costituzione tutela la libertà e segretezza della corrispondenza che può essere limitata solo con atto motivato dell’Autorità Giudiziaria “con le garanzie stabilite dalla legge”, ha rilevato che non può applicarsi analogicamente, in questo caso, la disciplina dettata per le intercettazioni telefoniche. Infatti, per rendere possibile le intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche, non espressamente considerate nella disciplina codicistica, è stato necessario l’intervento del Legislatore che, con apposita innovazione legislativa, introdusse l’art. 266 bis c.p.p.

Con espresso riferimento alla possibilità di intercettare la corrispondenza epistolare senza interromperne la spedizione, la Suprema Corte rilevava, ancora, che nella XV legislatura un disegno di legge governativo (C. 1638) estendeva a tale materia la disciplina dell’art. 266 c.p.p. con l’introduzione dell’art. 266 ter. Tale testo, pur approvato dalla Camera dei Deputati il 17 aprile 2007, non sfociava poi in legge.

Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa, l’intercettazione della corrispondenza epistolare è illegittima e processualmente inutilizzabile.

E’ facilmente comprensibile che, se il vuoto normativo non viene tempestivamente eliminato, il crimine organizzato continuerà ad avere a sua disposizione un mezzo di comunicazione, semplice ma efficace e, soprattutto, assolutamente inviolabile dagli organi inquirenti, che consentirà, ad esempio, anche ai “boss” detenuti, di continuare ad impartire ordini e direttive agli affiliati.

Non posso sapere come finirà il processo che mi riguarda, ma di un fatto sono certo, che a distanza di quasi dodici anni, non riesco ad avere quella giustizia che mi è dovuta.

So che Lei On. Ministro, parteciperà ad uno dei seminari previsti per il pomeriggio del giorno 21 e le chiedo un incontro.

Forse, potrebbe servire a farmi ritornare l’orgoglio di essere e rimanere ITALIANO.

Cordiali Saluti

*Mario Congiusta, papà di Gianluca, vittima innocente della criminalità organizzata, dell’indulto e probabile futura vittima delle inadempienze di chi è preposto a legiferare.

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