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N. 90 Reg. Del. del 20/03/2017

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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:  che la Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, in data 17.04.2014, ha stabilito «di procedere all’esternalizzazione di alcune attività propedeutiche e complementari alla riscossione delle entrate ….»;  che, con determinazione n. 81 del 30.06.2014 [R.G. n. 666 del 28.08.2014], il Responsabile del Settore Finanziario, ha disposto:

 «Di indire asta pubblica per l’af idamento dei servizi di supporto all’attività di accertamento e riscossione coattiva delle entrate…»;

 «Di approvare il capitolato d’oneri contenenti la definizione dei servizi, i criteri di aggiudicazione e le clausole contrattuali»;  che il bando di gara conteneva esplicitamente la dicitura (pag. 7, punto C) che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione in presenza di almeno un’offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente;  che il termine per la presentazione di offerte era dal bando fissato al 05.11.2014 e l’apertura delle offerte al 06.11.2014;  che in data 04.03.2015 la SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale), ha trasmesso al Comune di Siderno, la copia delle Offerte Economiche delle imprese utilmente collocate in graduatoria, al fine di verificarne la congruità ai sensi degli artt. 87 e ss del D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);  che, espletata tutta l’attività, la SUAP, in data 16.09.2015, determina di approvare i verbali di gara e di aggiudicare in via provvisoria l’appalto all’impresa A&G spa in avvalimento con ICA srl;  che, infine, il Responsabile del Settore 6 “Tributi ed Entrate Patrimoniali” (che in seguito ad una modifica della Struttura organizzativa era stato separato dal precedente Settore Finanziario), con propria determinazione n. 23 del 24.09.2015 [R.G. n. 818 del 30.09.2015], ha disposto:

 l’aggiudicazione definitiva del servizio alla A&G spa in avvalimento con ICA srl, precisando che l’affidamento sarebbe stato perfezionato nei termini previsti dall’art. 11 D.Lgs. n. 163/2006;

 inoltre, la consegna provvisoria ed in via d’urgenza sotto riserva di legge dei servizi all’impresa aggiudicataria;  che l’Amministrazione, anche a seguito di numerose contestazioni dei cittadini contribuenti, ai quali sono stati notificati avvisi di accertamento elaborati dall’Ente sulla base dell’istruttoria compiuta dalla ditta A&G, ha ritenuto:

 che nell’operato della società A&G spa si ravvisino numerosi aspetti meritevoli di censura;

 che, ove ciò fosse dimostrato sotto il profilo giuridico, di non dover procedere alla stipula del contratto con la società A&G spa ed, eventualmente, risolvere il rapporto in essere;

 necessario ricorrere ad una figura professionale esterna, specializzata, di comprovato valore e manifestamente al di sopra delle parti, tenuto conto sia della complessa normativa in materia sia degli atti finora adottati;

Considerato che l’Amministrazione Comunale, per quanto sopra, con D.G.C. n. 60 del 03.03.2016 ha ritenuto necessario, in considerazione della complessità della fattispecie, di conferire incarico allo Studio Legale Tributario Avv. Sergio Trovato per acquisire un parere pro veritate che possa analizzare gli atti in essere e suggerire all’amministrazione il percorso da seguire al fine di evitare che l’Ente possa essere esposto ad eventuali azioni giudiziarie da parte di terzi; Visto il parere pro veritate, acquisito al prot. n. 7765 del 23.03.2016, con il quale l’Avv. Sergio TROVATO ha evidenziato come «…. dalla condotta della società A&G emergano gravi negligenze e evidenti errori professionali, che consentono all’amministrazione comunale di revocare l’aggiudicazione definitiva dei servizi di supporto all’attività dei tributi e, quindi, di non stipulare il contratto con la stessa e di risolvere il rapporto»;

Tenuto conto che il sopra richiamato parere è stato trasmesso al Responsabile pro tempore del Settore 6 “Tributi ed Entrate Patrimoniali” il quale ha fatto pervenire una propria relazione in merito;

Considerato che:  l’Amministrazione, con nota prot. 11562 del 22.04.2016, ha inteso richiedere, alla luce della relazione del Responsabile pro tempore del Settore 6 “Tributi ed Entrate Patrimoniali”, un ulteriore parere pro veritate al Collegio di Difesa dell’Ente il quale, ad evasione della richiesta, con nota prot. n. 13572 del 13.05.2016, ha affermato che «la A&G SpA, durante l’espletamento dell’incarico conferitole, è incorsa in grave errore nell’esercizio dell’attività professionale e grave negligenza” ed ancora “appare evidente che l’attività …… posta in essere dalla A&G SpA, è stata espletata in violazione delle norme, patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto»; 

l’Amministrazione, sulla base di quanto sopra e dei pareri pro veritate resi dall’Avv. Sergio Trovato e dal Collegio di Difesa dell’Ente, con DGC n. 150 del 27.06.2016, nel ritenere che il “rapporto contrattuale in fase esecutiva”, benché non ancora formalizzato con la stipula del relativo contratto si potesse risolvere e, quindi, non stipulare il contratto d’appalto, ha dato indirizzo al Responsabile pro tempore del Settore 6 “Tributi” affinché valuti la possibilità, sotto il profilo tecnico-giuridico, di non procedere alla stipulazione del contratto con la società A&G SpA e, per l’effetto, procedere alla revoca dell’aggiudicazione definitiva dei “Servizi di supporto all’attività di accertamento e riscossione coattiva delle entrate” disposta con la Determinazione n. 23 del 24.09.2015 (R.G. n. 818 del 30.09.2015);

Tenuto conto che:

 con nota prot. n. 25617 del 07.09.2016 (allegata in copia), il Responsabile ad interim del Settore 6 “Tributi” comunicava alla ditta A&G l’avvio del procedimento di riesame, funzionale all’eventuale provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva e della conseguente consegna provvisoria ed in via di urgenza (recte, consegna sotto riserva di legge), avvenuta con Determina del Settore 5 “Tributi ed Entrate Patrimoniali” n. 23 R.G. n. 818 del 30.09.2015;  con nota prot. n. 26720 del 19.09.2016 (allegata in copia), la ditta A&G formulava le proprie memorie ed osservazioni respingendo totalmente le contestazioni e chiedendo l’archiviazione del procedimento.

 con determinazione R.S. n. 1, R.G. n. 6 del 20.01.2017, il Responsabile ad interim del Settore 6 “Tributi”, disponeva la revoca, in sede di autotutela ex art. 21-quinquies della legge 241/1990, dell’aggiudicazione definitiva e la conseguente consegna provvisoria ed in via di urgenza (recte, consegna sotto riserva di legge), del servizio di supporto all’attività dell’ufficio tributi disposta, ai sensi degli artt. 11 comma 5 e 12 del D.Lgs. n. 163/2016, con la Determinazione del Responsabile del Settore 5 “Tributi ed Entrate Patrimoniali” R.S. n. 23, R.G. n. 818 del 30.09.2015;

 la ditta A&G ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria per l’annullamento:

a) della determinazione del Comune di Siderno Settore 6 “Tributi” n. 1 del 20.01.2017 con la quale il Responsabile del Settore 6 “Tributi”, ha revocato, in via di autotutela alla ricorrente il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara indetta dal comune per il servizio di supporto all’attività dell’ufficio tributi;

b) del presupposto parere legale non conosciuto, citato nella determina gravata ed acquisito al protocollo dell’Ente n. 7765 del 23.03.2016;

c) della nota prot. 13572 del 13.05.2016 del Collegio di Difesa dell’Ente;

d) della delibera di Giunta Comunale n. 150 del 27.06.2016;

e) di ogni altro atto presupposto e/o connesso.

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende, costituirsi in giudizio avverso il ricorso instaurato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione di Reggio Calabria dalla ditta A.&G. S.p.A.;

Ritenuto, pertanto, opportuno conferire l’incarico di difesa e rappresentanza del Comune a legali esterni, esperti sia in materia di appalti che in materia tributaria;

Vista: la nota prot. n. 6590 del 08.03.2017, con la quale l’Amministrazione Comunale chiedeva all’Avv. Crescenzio SANTUORI ed all’Avv. Sergio TROVATO, di voler formalizzare un preventivo di spesa per la costituzione congiunta nel giudizio instaurato innanzi al TAR di Reggio Calabria dalla ditta A.&G. S.p.A.  la nota, acquisita al prot. dell’Ente n. 7649 del 16 marzo 2017, con la quale l’Avv. Crescenzio SANTUORI, anche nell’interesse dell’avv. Sergio TROVATO, ha fatto pervenire, a mezzo PEC, il preventivo di spesa;  la successiva nota, acquisita al prot. dell’Ente n. 7935 del 20 marzo 2017, con la quale l’Avv. Crescenzio SANTUORI, anche nell’interesse dell’avv. Sergio TROVATO, ha fatto pervenire, a mezzo PEC, un nuovo preventivo di spesa, formulato con una riduzione rispetto al precedente;

Ritenuto di dover individuare nell’Avv. Crescenzio SANTUORI, con studio legale in Catanzaro (CZ), Via Santa Maria di Mezzogiorno, 17, e nell’Avv. Sergio TROVATO, con studio legale in Castel Gandolfo (RM), Via dei Gigli, 6, i professionisti competenti, per la loro comprovata esperienza, a rappresentare e difendere in giudizio il Comune in maniera congiunta, nel giudizio instaurato innanzi al TAR di Reggio Calabria dalla ditta A.&G. S.p.A.;

Accertata la disponibilità dei citati professionisti ad accettare l’incarico per il compenso, determinato con l’applicazione di apposita decurtazione, di € 15.460,00, oltre IVA (22%), CPA (4%) e spese generali (15%), per un totale complessivo di € 22.558,00;

Visti i parametri professionali di cui al D.M. n.55/2014 per l’attività che si intende richiedere ai professionisti;

Ritenuto congruo l’importo omnicomprensivo per l’incarico di cui sopra;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V^, n. 2.370 del 11.05.2012 la quale ha stabilito che il conferimento di un singolo e puntuale incarico legale conferito ad un professionista – consistente in una singola prestazione di lavoro, per un periodo di tempo limitato e dietro pagamento di un corrispettivo determinato – non soggiace all’obbligo di una procedura concorsuale di stampo selettivo, la quale risulta incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale in questione, ed è pertanto sottratto, il conferimento dell’incarico, all’obbligo di gara;

Dato atto che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 227/2011/PAR ha chiarito – in riferimento all’ambito applicativo dell’art.6, c.7, del D.L. n.78/2010 (convertito nella L. n.122/2010) – che “il Legislatore non ha inteso vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrono i presupposti di legge”;

Visti, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica,  limitatamente alla conformità dell’atto alle previsioni normative/statutarie/regolamentari, con esclusione di qualsiasi valutazione discrezionale, rimessa all’organo deliberante, in ordine alla determinazione di resistere in giudizio ed alla congruità del compenso spettante ai professionisti incaricati, dal Responsabile del Settore 1 “AA.GG.”, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 2 “Finanze” e che si riportano in calce al presente atto;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE il Sindaco a resistere in giudizio avverso il ricorso instaurato dalla ditta A.&G. S.p.A. davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione di Reggio Calabria.

2. DI AFFIDARE l’incarico congiunto di difesa e rappresentanza del Comune nel giudizio di cui sopra all’Avv. Crescenzio SANTUORI, con studio legale in Catanzaro (CZ), Via Santa Maria di Mezzogiorno, 17 ed all’Avv. Sergio TROVATO, con studio legale in Castel Gandolfo (RM), Via dei Gigli, 6;

3. DI DARE ATTO che, alla luce delle motivazioni sopra riportate la spesa nascente dal presente incarico ammonta ad € 15.460,00, oltre IVA (22%), CPA (4%) e spese generali (15%), per un totale complessivo di € 22.558,00;

4. DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Settore 1 “AA.GG.” di impegnare la spesa derivante dal presente incarico;

5. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dei Settori 1 e 2 per i successivi adempimenti di competenza;

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, all’Avv. Crescenzio SANTUORI con studio legale in Catanzaro (CZ), Via Santa Maria di Mezzogiorno, 17 ed all’Avv. Sergio TROVATO, con studio legale in Castel Gandolfo (RM), Via dei Gigli, 6;

LA GIUNTA COMUNALE Attesa l’urgenza di provvedere in merito al fine di tutelare gli interessi patrimoniali dell’Ente; Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco f.to ING. PIETRO FUDA

Il Segretario Generale f.to AVV. UMBERTO NUCARA

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