Mer. Apr 24th, 2024

LOCRI – Sono stati inviati gli “inviti” per la presentazione di persona sottoposta ad indagini, a tutti i direttori, generali o di settore, che si sono succeduti nell’Azienda Sanitaria di Reggio – Locri, da parte del pubblico ministero, dr. Ezio Arcadi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri. Ecco i nomi degli “invitati”: CALABRO’ Nicola, nella sua qualità di R.U.P e Responsabile dell’Ufficio proponente delle delibere nr.  360/12, 341/13 ,559/14, 915/14  nonché Direttore dell’ufficio A.B.S. dell’Asp di Reggio Calabria: MACHEDA Francesco nella sua qualità di R.U.P in seno alle delibere nr.  341/13,  559/14, 915/14 e alla determina 559/15; POLIMENI Rocco Mario, nella sua qualità di Direttore Sanitario dell’ASP di Reggio Calabria in seno alla delibera nr.  360/12 e alla determina 854/12;  SARICA Francesco nella sua qualità di Direttore Sanitario dell’ASP di Reggio Calabria quanto alla  delibera nr. 341/13 e Commissario straordinario quanto alla del. 559/14; SCALI Vincenzo, nella sua qualità di Direttore Amministrativo dell’ASP di Reggio Calabria, come da delibere nr. 360/12, , 341/13, 559/14, 915/14 e determina n. 854/12; SQUILLACIOTI Grazia Rosa Anna nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, come da delibere nr. 360/12 e 341/13; STALTARI Pasquale nella sua qualità di responsabile Settore Economico Finanziario, come da determine nr. 854/12 e 559/15 e delibere nn. 341/13 e 559/14; TRIPODI Ermete, nella sua qualità di Direttore Sanitario dell’ASP di Reggio Calabria in seno alla delibera nr. 559/14 nonche’ Direttore sanitario e Direttore generale in seno alla delibera nr. 915/14; VARTOLO Antonio, nella sua qualità di Responsabile Settore Economico Finanziario dell’ASP di Reggio Calabria, come da delibera nr. 915/14;  VITRIOLI Diego, nella sua qualità di Responsabile Settore Economico Finanziario dell’ASP di Reggio Calabria, come da delibera nr. 360/12; DELFINO Lorenzo, Legale Rappresentante della società Coopservice di Locri, successivamente divenuta Gruppo Coopservice Gestioni. Tutte queste persone sono indagate per avere, a detta del PM, agendo nello svolgimento delle rispettive qualifiche e funzioni, ed in ogni caso delle stesse abusando, liquidato alla società Coopservice di Locri (successivamente divenuta Gruppo Coopservice Gestioni), affidataria dei servizi di pulizia-sanificazione-disinfezione-disinfestazione e derattizzazione del P.O. di Locri, Siderno e Struttura ex AIAS di Stignano, somme pari a euro 112 mila  circa mensili (oltre compensi diversi per prestazioni accessorie),  e quindi  somme complessive superiori a 5.6 mln di euro nell’arco temporale compreso tra il 01.07.2011 e il 05.05.015 (data di aggiudicazione provvisoria ad altro soggetto giuridico della gara concernente anche i citati servizi) in assenza di regolare gara d’appalto e relativo contratto, atteso  che il rapporto di fornitura dei servizi -aggiudicato in data 24.06.08 con del. n. 420 del Direttore generale dalla ex ASL n. 9 di Locri- era andato a scadenza in data 30.06.2011 (come da contratto stipulato in data 15.09.08). Il tutto, sempre a detta del PM, con evidente vantaggio patrimoniale della società affidataria del servizio, che manteneva la titolarità del servizio a dispetto della scadenza del rapporto già maturata da lungo tempo e senza passare attraverso la procedura di una nuova gara ad evidenza pubblica, con intuitivo danno delle imprese che avrebbero potuto concorrere alla nuova gara ad evidenza pubblica che l’ASP di Reggio Cal.  (nel frattempo subentrata alla ASL n. 9 di Locri) avrebbe dovuto senza meno indire. NEL DISPOSITIVO DEL GIUDICE ARCADI, SI LEGGE:

Continua dopo la pubblicità...


IonicaClima
amaCalabria
Calura
MCDONALDAPP
InnovusTelemia
stylearredamentiNEW
E120917A-0A80-457A-9EEE-035CEFEE319A
FEDERICOPUBB
CompagniaDellaBellezza00
previous arrow
next arrow

“Le ragioni di illiceità degli atti di liquidazione e dei conseguenti pagamenti possono come segue sintetizzarsi:

  • a partire dal 27.02.09 –e quindi mentre vigeva l’originario contratto stipulato con l’ASL di Locri- i servizi venivano resi da soggetto giuridico diverso dall’aggiudicatario (Gruppo Coopservice Gestioni-Società consortile cooperative sociali, in luogo della società Coopservice di Locri);
  • veniva per tale via di fatto aggirato il contenuto della nota della Prefettura di Reggio C. che, in data 29.05.09, si era espressa negativamente sul conto della società Coopservice di Locri sotto il profilo di possibili infiltrazioni mafiose;
  • nessuna attività istruttoria veniva in effetti compiuta ai fini della verifica della sussistenza, in capo al nuovo affidatario Gruppo Coopservice Gestioni-Società consortile cooperative sociali, dei requisiti tecnici ed economici richiesti in fase di gara e necessari per l’affidamento del servizio; al riguardo non è certamente secondario rilevare come (v. pag. 15 relaz. Curatore fallim. Coopservice) all’atto del conferimento del ramo d’azienda da Coopservice a Gruppo Coopservice Gestioni, la cedente abbia esplicitamente trattenuto per sé tutti i beni strumentali e come il 12.03.13 fosse dichiarato dal Tribunale di Locri il fallimento  della srl Coopservice (già in liquidazione dal 29.06.011) che annoverava quale presidente del c.d.a. il Lorenzo Delfino guarda caso presidente del c.d.a.  di Gruppo Coopservice Gestioni;
  • nessuna significativa valenza poteva riconoscersi alla nota 24.06.11 a firma del Commissario straordinario Asp di Reggio C. d.ssa Squillacioti, con la quale si invitava il Gruppo Coopservice Gestioni-Società consortile cooperative sociali a proseguire nel rapporto di fornitura sino alla data del 27.12.11, atteso che non era alla stessa consentito di intervenire su un rapporto già scaduto e tra l’altro al tempo già svolto da parte di soggetto giuridico diverso da quello originariamente risultato aggiudicatario (il Gruppo Coopservice Gestioni-Società consortile cooperative sociali in luogo della originaria società Coopservice di Locri);
  • alla scadenza del contratto -30.06.011- tanto il Commissario straordinario Asp d.ssa Squillacioti, quanto –e soprattutto- il Direttore l’Ufficio B. e S. dr Calabro’ hanno omesso di attivare la gara ad evidenza pubblica che avrebbe dovuto individuare e assicurare il regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari;
  • veniva violato l’art. 57 D. lgsl 163/2006, laddove è detto “… E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli….”;
  • veniva disattesa la norma di cui all’art 23 L n. 62/05, (Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi), nella parte in cui recita “i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”;
  • diversamente da quanto accaduto per altri due contratti analoghi afferenti le ex ASL di Reggio Cal. e Palmi (delibere n. 62 e 63 del 19.09.011), nella specie il contratto di servizio è stato prorogato di fatto, senza adozione di specifico atto deliberativo. Cio’ ha implicato la mancata allocazione della spesa in bilancio e conseguentemente la non copertura economico finanziaria; il che ha generato, di fatto, un debito fuori bilancio che, com’è noto, necessita di specifici adempimenti di riconoscimento prima della liquidazione delle prestazioni seppur eseguite. Dagli atti non risulta tale procedura sia stata adottata;
  • veniva assolutamente disattesa l’originaria clausola contrattuale che prevedeva la nomina di un direttore dell’esecuzione che vigilasse sul regolare andamento del rapporto e l’esatto adempimento del servizio;
  • per il periodo dal 01.07.11 al 31.12.11 (v. allegato n. 26 all’inf. P.S. 01.08.015) il costo dei servizi veniva corrisposto in virtu’ di semplice presentazione -da parte della società esecutrice- di fattura mensile, cui seguiva il benestare del Direttore Ufficio B. e S. dr Calabro’ e l’ordine di pagamento del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria dr Staltari, laddove corretta procedura avrebbe richiesto che, in assenza di gara d’appalto e di contratto, l’Ente procedesse a riconoscimento del debito attraverso provvedimento deliberativo e, successivamente, provvedesse alla sua liquidazione e pagamento; senza peraltro sottacere a) che i pagamenti avvenivano in assenza –da parte dell’Ente- di un documento di programmazione economica-finanziaria, in quanto sia i bilanci di previsione che i consuntivi, per gli anni di competenza, non risultavano approvati dal superiore Ente Regione Calabria; b) che le anzidette modalità di liquidazione delle fatture hanno finito, di fatto, col sottrarre quegli atti al controllo di legittimità contabile e finanziaria del Collegio sindacale istituito presso l’Ente, per come accertato dalla P.G. delegata;
  • per il periodo 01.01.12 al 30.04.15 (v. allegato n. 26 all’inf. P.S. 01.08.015) il costo dei servizi è stato corrisposto talora attraverso determine adottate dal Direttore Ufficio B. e S. e talora attraverso delibere dell’Organo di Direzione aziendale, sempre su proposta dell’Ufficio B. e S.

In merito va osservato 1) che le norme interne dell’ASP avrebbero richiesto   che quelle liquidazioni fossero effettuate –sempre- con atti deliberativi dell’Organo di Direzione aziendale, a tenore del Capitolo II del Regolamento dei servizi amministrativi; 2) anche per le forniture dei servizi avvenute nel periodo ora considerato, stante l’ assenza di gara d’appalto e di contratto, l’Ente avrebbe dovuto procedere a riconoscimento del debito attraverso provvedimento deliberativo e, successivamente provvedere alla sua liquidazione e pagamento; 3) i pagamenti sono stati effettuati in assenza –da parte dell’Ente- di un documento di programmazione economica-finanziaria, in quanto sia i bilanci di previsione che i consuntivi, per gli anni di competenza, non risultavano approvati dal superiore Ente Regione Calabria; 4) i detti provvedimenti di liquidazione sono stati adottati in spregio ai rilievi che il Collegio sindacale a piu’ riprese aveva formulato, come da verbali acquisiti.”

Print Friendly, PDF & Email

Di