Ven. Apr 19th, 2024

Nell’anno 2001 il Commissario Delegato all’Emergenza Ambientale in Calabria ha avviato un’operazione di “Finanza di Progetto” per la realizzazione di un Impianto di depurazione e dei principali collettori al servizio dei Comuni di Siderno, Locri, Gerace, Antonimina e Grotteria.

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Il Comune di Siderno veniva individuato come Comune Capofila, sia perché l’impianto veniva realizzato nel suo territorio comunale, sia perché è il Comune con il maggior numero di abitanti. I lavori per l’esecuzione delle opere, dopo una gara ad evidenza pubblica, esperita dalla Regione, sono stati aggiudicati alla Società “Siderno Ambiente”. Trattandosi di un’opera da realizzare con lo strumento della “Finanza di Progetto”, una quota del costo dell’opera gravava sulla Regione ed un’altra veniva “anticipata” dalla Società. La quota di quest’ultima ammontava al 51,7184% dell’importo totale.

I Comuni summenzionati nell’anno 2009 hanno aderito all’operazione, impegnandosi a subentrare al Commissario Delegato nei rapporti con la Società Concessionaria: l’adesione del Comune di Siderno era stata approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 1 del 29/01/2009 e conteneva l’impegno ad inserire nello stato di previsione della spesa, per gli anni 2009 e seguenti, la somma di Euro 587.974,20 annui (rispetto all’onere complessivo di Euro 1.258.307,09 annui) comprensiva dei costi di gestione dell’impianto e della quota per il recupero dell’investimento privato.

A lavori ultimati i Comuni non hanno inteso subentrare al Commissario Delegato e non hanno versato le somme per cui si erano impegnati. Per questo motivo nel dicembre 2012 la società “Siderno Ambiente” ha avviato un giudizio davanti al Tribunale di Locri contro il Comune di Siderno e gli altri Comuni del bacino, per chiedere il pagamento delle spese sostenute (come parte privata) per la costruzione dell’impianto di depurazione e dei relativi collettori, ed il rimborso dei costi di gestione dal luglio 2010 in poi. Gli stessi Comuni sono stati altresì chiamati in giudizio per rispondere del costo dei consumi elettrici in un secondo procedimento, avviato dalla Società davanti al Tribunale di Roma, per opporsi ad un decreto ingiuntivo dell’ENEL, avente per oggetto i consumi di energia elettrica per la gestione del depuratore.

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