Ven. Apr 19th, 2024

Prima categoria o fallimento dietro l’angolo per la ultracentenaria società

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Di Sigfrido Parrello

PALMI – Una caterva di vertenze potrebbe far scomparire definitivamente la storia prestigiosa della ultracentenaria U.S. Palmese 1912, unico club a non fallire mai senza mai comprare titoli sportivi. Tutto questo nel resoconto di una situazione disastrosa nel bilancio societario della società neroverde. Sono ventinovemila 750 Euro le vertenze da pagare entro venerdì 30 giugno, da dividere in nove calciatori della stagione agonistica 2015-2016, ma a questi potrebbero essere aggiunti anche le vertenze richieste da mister Rosario Salerno, da mister Alfredo Tedesco ed anche da mister Mario Dal Torrione.

La Palmese lunedì scorso è stata consegnata al neo sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio che adesso potrebbe accollarsi la scomodissima situazione di decidere sul futuro della U.S. Palmese 1912 al collasso. Un club ultracentenario, bandiera della città di Palmi. Fede indelebile del popolo palmese. In più, entro il 12 Luglio 2017, servono 50.00 mila Euro per iscriversi in Serie D, salvo fallimento, oppure partire dall’inferno della prima categoria, oppure perdere l’antica e prestigiosa affiliazione alla FIGC.

Il Sindaco di Palmi Ranuccio dovrà impegnarsi con tutte le proprie forze per scongiurare il fallimento della Palmese in considerazione dei debiti del club del patron Pino Carbone. Questo il comunicato della C.F.A. (Corte Federale d’Appello) che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Palmese del Presidente Pino Carbone in merito al processo “Dirty Socer” ed in merito alla penalizzazione in classifica di punti 4 da scontarsi nel campionato 2016-17 oppure nel campionato 2017-2018.

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/63.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2538405_StrilloAreaStampa_upfDownload.pdf

CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE RIUNIONE MERCOLEDI’ 28 GIUGNO 2017

1. Ricorso ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923
avverso la sanzione:
– penalizzazione in classifica di punti 6 da scontarsi nel campionato 2016-17;
inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 4, comma 2 e art. 7 comma 4 C.G.S. – nota n. 1466/859TER pf14-15 SP/gb dell’1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria – Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

RESPINTO

2. Ricorso Sig. MAZZEI Antonio (all’epoca dei fatti direttore sportivo della Società US Palmese 1912 ASD)
avverso la sanzione:
– inibizione anni 4;
inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 7, comma 1 C.G.S. – nota n. 1466/859TER pf14-15 SP/gb
dell’1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria – Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

PARZIALMENTO ACCOLTO e, per
l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione per anni 3.

3. Ricorso Calc. PIEMONTESE Francesco (all’epoca dei fatti calciatore della Società US Palmese 1912 ASD)
avverso la sanzione:
– squalifica anni 1;
inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S. – nota n. 1466/859TER pf14-15 SP/gb
dell’1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria – Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a mesi 6.

4. Ricorso Sig. SALERNO Rosario (all’epoca dei fatti allenatore della Società US Palmese 1912 ASD) avverso la sanzione:
– squalifica mesi 6;
inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S. – nota n. 1466/859TER pf14-15 SP/gb
dell’1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria – Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

INAMMISSIBILE

5. Ricorso US PALMESE 1912 ASD INAMMISSIBILE

avverso la sanzione:
– penalizzazione in classifica di punti 4 da scontarsi nel campionato 2016-17, se la sanzione risultasse afflittiva in esito alla classifica finale del campionato stesso, o, in caso contrario, nel campionato 2017/18;
inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 4, comma 2 e art. 7 comma 7 C.G.S. – nota n. 1466/859TER pf14-15 SP/gb dell’1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria – Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

6. C.O.N.I. – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
giudizio di rinvio ex art. 62 comma 2 C.G.S. C.O.N.I. in ordine al rinnovo della valutazione della decisione nei confronti del sig. Raffaele Tartaglia, seguito delibera della Corte Federale di Appello – Sezioni Unite – Com. Uff. n. 112/CFA del 17.3.2017 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione – Decisione n. 39/2017 del 12.5.2017)

La C.F.A., all’esito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 39/2017, valutati gli atti, ASSOLVE il sig. Raffaele Tartaglia dalle contestazioni ascritte e, per l’effetto, ANNULLA le sanzione infitte con la decisione di cui al Com. Uff. n. 112/CFA del 17.3.2017

7. C.O.N.I. – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
giudizio di rinvio ex art. 62 comma 2 C.G.S. C.O.N.I. in ordine alla integrazione e rinnovazione della motivazione sulle aggravanti contestate tardivamente al sig. Fernando Antonio Arbotti, seguito decisioni della Corte Federale di Appello – Sezioni Unite – Com. Uff. n. 010/CFA del 22.7.2016 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite – Decisione n. 62/2016 del 13.12.2016)

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