Ven. Apr 19th, 2024

Rimane alla guida del Comune e, come previsto dalla legge, non potrà candidarsi solo e limitatamente al prossimo turno 

Continua dopo la pubblicità...


IonicaClima
amaCalabria
Calura
MCDONALDAPP
InnovusTelemia
stylearredamentiNEW
E120917A-0A80-457A-9EEE-035CEFEE319A
FEDERICOPUBB
CompagniaDellaBellezza00
previous arrow
next arrow

Nei casi di scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L., tra l’altro dispone per gli amministratori in carica al momento dello scioglimento e per cui il Ministero degli Interni ha sollevato la causa di incandidabilità che «non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso».

Pasquale Brizzi, sindaco di Sant’Ilario dello Ionio (RC) nel febbraio 2012, quando il Comune venne sciolto, e attuale primo cittadino, eletto nel maggio 2014 (prima tornata elettorale dopo lo scioglimento), aveva presentato ricorso in merito al provvedimento di incandidabilità sulla sua persona, tra l’altro giunto a elezioni ormai avvenute e quindi con tempistiche anomale.

Esperiti i vari gradi di giudizio, la Corte di Cassazione, con sentenza del 27 luglio 2017, ha rigettato il ricorso di Brizzi confermando, con sentenza definitiva, l’incandidabilità in relazione a tutte le elezioni (regione, provincia, comune, circoscrizioni) indette per la prima tornata successiva allo scioglimento. Le tempistiche però hanno prodotto l’anomalia per cui Brizzi, in piena legittimità (non essendogli giunto alcun provvedimento contrario), si è ricandidato subito dopo lo scioglimento, appena indette nuove elezioni, alla guida del proprio Comune ed è tuttora in carica, essendo stato rieletto.

La sentenza perciò non fa decadere Brizzi dalla carica di primo cittadino, che rimane alla guida dell’amministrazione comunale fino al 2019 (scadenza naturale del mandato), ma posticipa la sanzione per cui l’incandidabilità agirà dalla prossima tornata elettorale, solo e limitatamente alla prossima tornata comunale o regionale, mentre è possibile per lui essere candidato al parlamento italiano e al parlamento europeo, come previsto dalla legge.

Ufficio Stampa

Print Friendly, PDF & Email

Di