Gio. Mar 28th, 2024

Fallisce la spallata tentata dal socio privato Caruso. Per il Tribunale di Catanzaro gli atti (e le retribuzioni) sono legittimi

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Il tentativo di fermare la gestione di Sacal targata Arturo De Felice si è arenato davanti al Tribunale di Catanzaro. Così come il ricorso promosso da Lamezia sviluppo srl e da due membri nel consiglio d’amministrazione di Sacal (difesa dagli avvocati Maurizio Martinetti e Valerio Donato): Renato Tommaso Felice Caruso e Adele Caruso, padre e figlia protagonisti della scalata alla società nei mesi scorsi attraverso l’acquisto di una cospicua dote di azioni. Davanti al giudice è arrivato il contrasto sorto dopo la nomina dell’ex prefetto: parte privata (i Caruso, appunto) e soci pubblici sono in disaccordo più o meno su tutto – al netto dell’andamento ondivago del Comune di Lamezia Terme – e lo scontro si è trasformato in una richiesta netta e potenzialmente pericolosa: quella di bollare come illegittimo il percorso che ha portato all’attribuzione dei pieni poteri a De Felice.
Una richiesta, questa, che avrebbe “abbattuto” in un solo colpo l’operatività della società che gestisce i tre aeroporti calabresi. Due sarebbero state le delibere da cancellare: quella dell’assemblea dei soci del 23 giugno 2017, che attribuisce al presidente Arturo De Felice i pieni poteri e fissa in 15mila euro il compenso annuo per i membri del cda e in 100mila quello del presidente, e l’atto del 27 giugno scorso, che conferisce di fatto le deleghe al presidente. Secondo il giudice Ermanna Grossi, nei due atti non c’è alcuna violazione del codice civile né dello Statuto della società. Non ci sono appunti da muovere neppure sulle retribuzioni, perché Sacal, «il cui fatturato è imputabile al mercato», non rientra tra le società per le quali i compensi «non possono superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013».
Il giudice trova nell’iter soltanto «un vizio di convocazione dell’assemblea, avvenuta su iniziativa del solo presidente del cda». Ma è un dato che «non appare sufficiente a consentire la sospensione della deliberazione assembleare impugnata». Così come rispetta i termini di legge e dello Statuto la convocazione del consiglio «con preavviso di tre giorni». È lo stesso Statuto, infatti, «a stabilire che il consiglio viene convocato dal presidente “nei casi d’urgenza” almeno tre giorni prima dell’adunanza». È l’ultima notazione: la “spallata giudiziaria” dei privati è fallita.

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