Gio. Apr 25th, 2024

Ordinanza n. 17 del 18/12/2017 OGGETTO: Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione. Considerato che: Nei giorni scorsi é stato diffuso uno studio statistico del gruppo GEDI (la Repubblica – l’Espresso) circa l’utilizzo delle slot machine in Italia. Nel 2016 sono stati spesi circa 95 miliardi di euro in macchinette e simili. Secondo tale studio nel 2016 a Polistena, sono stati spesi in giocate nelle ricevitorie autorizzate circa 6 milioni e mezzo di euro. Lo stesso dato, rapportato al 2015, rileva una crescita nell’uso delle slot machine, che testimonia un pericoloso scivolamento verso il gioco d’azzardo che espone la popolazione. É stata infatti scientificamente accertata una vera e propria patologia derivante dai giochi d’azzardo, ovvero l’incapacità di resistere all’impulso a praticare giochi d’azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) “Disturbo da gioco d’azzardo”. Tutto ciò potrebbe rappresentare un problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente, in quanto si manifesta come una vera e propria dipendenza psicologica specie nei giovani, personalità ancora non del tutto formate. In particolare, lo stesso studio ha stabilito che coloro che fanno la fila alle “macchinette” spesso sono ragazzi, tra i 15 e i 19 anni per un’incidenza del 47,1% sul totale, persone fragili e anche povere, i quali inseguendo l’illusione di poter cambiare con una vincita le loro condizioni di vita, finiscono per spendere migliaia di euro senza neanche rendersene conto. La patologia “Disturbo del Gioco d’azzardo” potrebbe portare allo sfilacciamento dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a procurare fatti o atti ben più gravi contro di sé ed i propri congiunti, come pure a portare alla ricerca sfrenata di denaro da poter “buttare” nelle macchinette. Dato atto che: A Polistena, l’incidenza del dato statistico é dovuta anche alla presenza di strutture pubbliche come ospedale, servizi territoriali e soprattutto scuole secondarie superiori, quest’ultime frequentate da giovani studenti, anche minorenni, provenienti da tutto il territorio. Ciò supporta la necessità di adottare il presente provvedimento, incidendo sugli orari di gioco, anche nell’ottica di contrastare l’insorgere di abitudini negative dei ragazzi, specie studenti, presso locali che, ancorché autorizzati a ospitare slot machine o video lottery, costituiscono un’attrazione per i più giovani ammaliati dalla possibilità, remota, di vincere denari. Considerato che: Rientra tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, nei limiti delle proprie competenze, misure idonee ad eliminare od a contenere i fenomeni legati al “vizio del gioco“ o gioco compulsivo, in quanto stanno divenendo sempre più preoccupanti e diffusi fino a tradursi in vera piaga di ordine sociale. L’Ente locale può assumere e rivestire nell’ambito della tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, inteso peraltro a porre in essere un sistema di prevenzione sociale che punti a tutelare i soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, i quali, all’interno delle fasce della popolazione, risultano tra i più esposti al richiamo ed alle lusinghe del gioco d’azzardo; In ogni caso non esiste ancora una normativa articolata che regolamenti il problema sul piano nazionale e che, malgrado le controindicazioni rappresentate da più parti, limiti l’esercizio di attività di gioco d’azzardo, purtroppo ammesse dalla Repubblica Italiana quali attività economiche imprenditoriali legittime. É possibile tuttavia limitare l’iniziativa d’impresa in tema di gioco d’azzardo, dinanzi alla tutela di un interesse superiore e costituzionalmente garantito quale é il diritto alla salute della popolazione, oltre che per evidenti ragioni di sicurezza e di tutela della dignità umana. Visto l’articolo 32 della Costituzione che stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” e pertanto colloca la sanità pubblica quale valore collettivo meritevole di maggiore tutela e considerazione. Visto l’articolo 41 della Costituzione italiana che prescrive che l’iniziativa privata pur libera “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Viste la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010.

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