Gio. Apr 18th, 2024
Reggio Calabria. La prima sezione penale della Corte di Cassazione, Mariastefania Di Tomassi presidente, Stefano Aprile relatore, accogliendo il ricorso di Tommaso Costa classe 59 (già condannato per l’omicidio di Gianluca Congiusta, il giovane commerciante ucciso nel 2005 a Siderno), ha annullato l’ordinanza emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria (con funzione di giudice dell’esecuzione) con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria.
Con l’ordinanza impugnata da Costa, la Corte d’Assise d’Appello aveva accolto in parte l’istanza avanzata dalla difesa di Costa, rideterminando ai sensi dell’articolo 78 del codice penale (limiti degli aumenti delle pene principali) nella misura dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi 6, nella reclusione per la durata di anni 15, mesi 4 e giorni 5, e nell’arresto per la durata di mesi 1, la pena già determinata dal Pubblico ministero nel provvedimento di cumulo del 21 dicembre 2015, dichiarando inammissibile l’istanza concernente l’applicazione dell’indulto sull’isolamento diurno.

Costa ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, lamentando la mancata applicazione per intero del criterio moderatore di cui all’articolo 78 cod. pen., non essendo stato considerato il periodo di detenzione sofferto senza soluzione di continuità dall’agosto del 1982, ed essendo stata immotivatamente dichiarata inammissibile l’istanza di applicazione dell’indulto.
La Cassazione, che ha pronunciato sentenza l’11 dicembre 2017, ha osservato che “il ricorso appare fondato con riguardo alla determinazione della pena che, sulla base della attuale prospettazione del giudice dell’esecuzione, risulta in contrasto con gli artt. 78, 72 e 73 cod. pen., non potendosi determinare congiuntamente la pena dell’ergastolo e quella della reclusione in un unico cumulo”:

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Nel procedere a nuovo esame della questione proposta, il giudice dell’esecuzione, per quello che concerne l’applicazione del criterio moderatore di cui all’articolo 78 cod. pen., dovrà tenere presente che lo stesso ricorrente ammette l’interruzione dei periodi di detenzione, facendo espresso riferimento
all’evasione da un permesso premio, con conseguente nuovo arresto, alla successiva scarcerazione per revoca di misure cautelari e all’ulteriore scarcerazione per il cd. indultino, sicché dovrà essere valutata la effettiva possibilità, prospettata dal ricorrente, di procedere alla unitaria determinazione della pena. Resta, allo stato, assorbita la questione relativa all’applicazione dell’indulto sull’isolamento diurno, dovendosi valutare la stessa all’esito dell’esame della principale questione posta dal ricorrente.

Fabio Papalia tratto da news.it

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