Sab. Apr 20th, 2024

La stagione balneare, nel Comune di Siderno, inizia martedi 15 maggio e cessa mercoledi 31 ottobre e le strutture balneari devono garantire, nell’arco della stagione balneare , la propria attività nel limite e nelle date della propria concessione. Ovviamente i responsabili delle strutture balneari si devono attenere alle apposite disposizioni di legge finalizzate a garantire al meglio la loro attività. Ed è di questi giorni l’ordinanza che disciplina l’uso della spiaggia e varie prescrizioni. Nella stessa ordinanza è previsto anche un apposito decalogo indirizzato anche all’uso della spiaggia libera e alcuni divieti che è opportuno conoscere per evitare di incorrere a delle precise pene previste dalla legge e inserite nella richiamata ordinanza. In particolare nella spiaggia libera è vietato lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi qualora ciò non comporti nocumento o fastidio alle attività balneari nonchè occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Poi non si può lasciare oltre il tramonto , ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura; campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende e/o altre strutture; transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso. Non si possono praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all’igiene dei luoghi; tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica; accendere fuochi; -distendere reti da pesca; gettare anche in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere; introdurre ed usare anche all’interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l’autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco; esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge; usare sapone e schampoo presso le docce; installare strutture in elevazione, pannelli od altro, se impediscono la libera vista sul mare. Durante la stagione balneare , è vietato negli stabilimenti non attrezzati, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio ( fatte salve due apposite zone, una a sud e una a nord della città appositamente predispooste). Su tali aree, sono ammessi gli accessi ai cani a condizione che siano muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario. Gli stessi Tpossono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopra indicata sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore e devono
essere muniti del libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate . I proprietari/ detentori devono provvedere a rimuovere immediatamente qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea(palette e sacchetti) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l’obbligo di depositarli nei cassonetti adibiti e sono, comunque responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a cose, persone o animali provocati .

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