Gio. Mar 28th, 2024

Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione di stampo mafioso è un istituto dell’ordinamento italiano previsto dall’art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali.
In base all’articolo in questione, lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del consiglio dei ministri, al termine di un complesso procedimento di accertamento, effettuato dal prefetto competente per territorio attraverso un’apposita commissione di indagine. Condizione dello scioglimento è l’esistenza di elementi “concreti, univoci e rilevanti” su collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso degli amministratori locali. Condizionamenti, tali da incidere negativamente sulla funzionalità degli organi elettivi.
Si tratta di un atto di alta amministrazione, e come tale caratterizzato da un’ampia discrezionalità. Per giungere allo scioglimento non è necessario che siano stati commessi reati perseguibili penalmente oppure che possano essere disposte misure di prevenzione, essendo sufficiente che emerga una possibile soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata. Gli indizi raccolti devono essere
documentati, concordanti tra loro e davvero indicativi dell’influenza della criminalità organizzata sull’amministrazione, anche a prescindere dalla prova rigorosa dell’accertata volontà degli amministratori di
assecondare le richieste della criminalità.
Se emergono elementi di collegamento con la criminalità mafiosa, il prefetto è tenuto a trasmettere al Ministero dell’Interno una relazione con l’indicazione dei provvedimenti necessari.
In caso di urgente necessità, il prefetto può disporre la sospensione temporanea dalla carica e la nomina di un commissario straordinario.
Il Decreto Sicurezza, fortemente voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e approvato in via definitiva nei giorni scorsi dalla Camera, prevede una nuova e alternativa via agli scioglimenti. A seguito di alcune modifiche all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, infatti, si legge: “Qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o piu’ settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un’alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonchè il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell’accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l’attività amministrativa dell’ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l’adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei proprio uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all’ente un ulteriore termine, non superiore ai 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all’amministrazione inadempiente”. In sostanza, al prefetto andrebbero maggiori poteri e maggiori carte in tavola per agire ed affiancare le amministrazioni problematiche, sempre ricordando la clausola, fondamentale, che queste non siano impigliate in situazioni di rilevanza penale.
Che si prospetti un nuovo orizzonte per tanti comuni in bilico sul terreno scosceso dello scioglimento? staremo a vedere.

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ALESSANDRA BEVILACQUA|redazione@telemia.it

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