Ven. Mar 29th, 2024

ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00192

Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 92 del 28/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: STUMPO NICOLA 
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 28/11/2018
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL’INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL’INTERNO delegato in data 28/11/2018
Stato iter:

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Atto CameraInterpellanza 2-00192 presentato da STUMPO Nicola testo di Mercoledì 28 novembre 2018, seduta n. 92

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell’interno, per sapere – premesso che:

nella XVII legislatura sono state presentate le interrogazioni 4/12688 e 4/13587;

per la perdurante inerzia del Ministero, il comune di Siderno ha citato in giudizio il Ministro dell’interno e la precedente terna commissariale domandando un risarcimento danni di euro cinque milioni (tribunale di Reggio Calabria, ruolo 1566/2018);

il pendente giudizio è destinato ad acclarare una verità storica e documentale nell’interesse della legalità e dei cittadini;

con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 agosto 2018 è stato sciolto il comune di Siderno;

l’ex sindaco Fuda ha presentato, insieme ad altri un ricorso contro il provvedimento di scioglimento; stando al ricorso dalla relazione del prefetto non emergerebbe il collegamento con la criminalità organizzata, risultando di contro evidenti e plateali forzature a discapito del normale prosieguo del mandato elettivo degli organi;

sulla legittimità di tale scioglimento sarà la magistratura amministrativa a pronunciarsi;

nel ricorso sono evidenziate due contestazioni contenute nella citata relazione prefettizia, che si rivelano infondate e di dubbia legittimità per i ricorrenti:

a) nella relazione del prefetto di Reggio Calabria si contesta un interesse del sindaco per una impresa aggiudicataria di lavori sotto la gestione commissariale;

Questa recita: «Di rilievo appare il comportamento del Sindaco Fuda che nel mese di giugno 2015 ha sollecitato la Prefettura di Reggio Calabria al rilascio dell’informazione antimafia nei confronti della Ditta “Italcostruzioni”, risultata aggiudicataria dei lavori del Palazzetto dello Sport, nel mese di luglio l’ente ha affidato i lavori alla Ditta citata e nel mese di novembre la stessa Prefettura-UTG ha emesso provvedimento interdittivo alla Ditta in parola, tra l’altro già coinvolta nelle operazioni di Polizia appena sopra riportate.»;

la relazione sul punto sembrerebbe, ad avviso dei ricorrenti, errata, in quanto all’atto dell’insediamento dell’amministrazione Fuda l’impresa, con formale diffida al sindaco ed al dirigente dell’ufficio tecnico, segnala che erano trascorsi 1.456 giorni dall’aggiudicazione definitiva senza che fosse stato stipulato il relativo contratto;

sempre da quanto emerge dal ricorso, la missiva del sindaco in merito al rilascio dell’informativa antimafia sopra citata avrebbe la legittima finalità di delineare il comportamento che il sindaco avrebbe dovuto tenere sulla fattispecie attesi i ritardi accumulati – nel regime commissariale – in assenza di comunicazioni prefettizie inerenti a eventuali interdittive;

su decisione da parte del comune il contratto con la Italcostruzioni è stato rescisso il 7 marzo 2016. Da quanto emerge inoltre dal suddetto ricorso, il comune aveva chiesto di conoscere la posizione dell’Impresa il 23 febbraio 2012, 25 settembre 2013 e il 24 giugno 2015;

l’interdittiva della Prefettura per «Italcostruzioni» arriva al comune il 12 dicembre 2016;

i lavori previsti nel Pon legalità sono stati aggiudicati alla seconda impresa partecipante;

b) con riferimento alla seconda contestazione, si rileva che la relazione recita: «Relativamente alla situazione economico-finanziaria e dei tributi, si è avuto modo di rilevare che l’ente non riesce con le proprie entrate a coprire le spese correnti, facendo ricorso all’utilizzo di somme a specifica destinazione. Inoltre, la scarsa percentuale di riscossione dei tributi nonché i ritardi nell’emissione dei ruoli ordinari e coattivi non contribuisce al prescritto risanamento dell’Ente a seguito del dissesto finanziario»;

all’atto dello scioglimento, nelle casse comunali risulterebbe liquidità di euro 2.001.194,20 disponibili, 1.553.023,47 euro di Fondi vincolati; all’atto dell’insediamento dell’amministrazione Fuda, le somme disponibili erano pari a euro 286.634,83;

alla data dello scioglimento, pur in presenza di circa 44 milioni di euro in opere pubbliche realizzate, in assenza di rilevi da parte della Commissione di accesso, la disponibilità dell’Ente era di euro 2.001.194,20, pur avendo dovuto il comune reperire le somme da trasferire all’organo straordinario di liquidazione per uscire dal dissesto;

la documentazione comprovante quanto sostenuto è stata prodotta dai ricorrenti nell’impugnativa del decreto di scioglimento;

trattandosi di documenti fondamentali è, secondo l’interpellante, anomalo che in sei mesi di verifiche la commissione di accesso non li abbia adeguatamente controllati e valutati;

si evidenzia nel menzionato ricorso la precarietà e la scarsa pregnanza del materiale documentale a sostegno dello scioglimento, basato sul non verificato sospetto del «condizionamento mafioso» –:

quali iniziative si intendano adottare, per quanto di competenza, in relazione all’operato della commissione di accesso che ha condotto un’attività, secondo quanto rilevato nel ricorso sopracitato, superficiale;

quali iniziative intenda adottare nei confronti del prefetto di Reggio Calabria che ha sottoscritto una relazione ai fini dello scioglimento del consiglio comunale di Siderno sulla base di fatti che, sempre stando a quanto rilevato, risulterebbero destituiti di fondamento.
(2-00192) «Stumpo».

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