Mar. Apr 23rd, 2024

Confermato il provvedimento cautelare con il quale è stato bloccato il reintegro del sindaco Mascaro e dei consiglieri comunali. Il primo cittadino: «Continuerò a combattere per difendere un territorio massacrato».

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l Consiglio di Stato ha confermato la sospensiva sul provvedimento del Tar Lazio che annullava lo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme per infiltrazione mafiosa (deciso su decreto del Consiglio dei Ministri) riportando in carica gli amministratori lametini. La sospensiva era stata emessa “inaudita altera parte”, ossia senza ascoltare la controparte. Giovedì è stata confermata la sospensiva dopo il contraddittorio tra le parti, ovvero l’Avvocatura di Stato (che rappresenta la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo Catanzaro) e alcuni amministratori spodestati dallo scioglimento del consiglio comunale, tra i quali il sindaco Paolo Mascaro, e riammessi in carica dal Tar Lazio.
È stato dunque confermato il decreto cautelare che il CdS aveva emesso qualche settimana fa, poco dopo il rientro in carica di sindaco e consiglieri.
La sospensiva resterà in vigore fino a quando non si discuterà nel merito, presumibilmente a giugno. Bisognerà stabilire se in quella data il Consiglio di Stato smentirà la linea che fino a ora ha seguito e che si è mostrata contraria alla decisione del Tar Lazio.
Dalla sua pagina Facebook Mascaro esprime la sua amarezza per la decisione del CdS: «Non saranno ingiusti provvedimenti giudiziari a fermare il mio amore per Lamezia ed il mio desiderio di cambiare un sistema intrappolato da logiche perverse. Continuerò a combattere per far trionfare la giustizia, continuerò a combattere per difendere un territorio massacrato dall’ignavia e dalla codardia. Continuerò comunque a credere nella giustizia ed a credere nella possibilità di trasformare un sistema ingiusto che calpesta democrazia e diritti. Oggi più che mai, tutti dobbiamo difendere Lamezia».

L’ORDINE CRONOLOGICO DEI FATTI Per fare un po’ di ordine. A maggio 2015 vince le elezioni una coalizione di centrodestra guidata dal sindaco Paolo Mascaro. Governano fino a novembre 2017, quando un decreto del consiglio dei ministri scioglie il consiglio comunale per infiltrazioni mafiose in seguito alle risultanze di un’indagine della Dda di Catanzaro che coinvolge due consiglieri comunali e porta la commissione d’accesso in Comune. Il sindaco e altri consiglieri fanno ricorso al Tar del Lazio. Il 22 febbraio il Tar accoglie il ricorso, annulla lo scioglimento e riporta il sindaco e i consiglieri sui loro scranni. L’Avvocatura dello Stato, che rappresenta il ministero dell’Interno, fa appello al Consiglio di Stato e chiede una sospensiva della sentenza del Tar e quindi del reintegro del consiglio comunale fino all’udienza dell’11 aprile. Il 23 marzo il Consiglio di Stato accoglie la richiesta dell’Avvocatura e tornano i commissari prefettizi. Il sindaco inizia lo sciopero della fame, indice una pubblica assemblea nella quale si scaglia contro la legge sullo scioglimento e contro «l’Antistato dei carrierismi». 
E afferma che di certo vincerà anche al Consiglio di Stato e l’11 aprile tornerà a indossare la fascia tricolore. Le cose sono andate diversamente e ora il sindaco si scaglia contro «ingiusti provvedimenti giudiziari».

L’ORDINANZA L’ordinanza della terza sezione del Consiglio di Stato pubblicata giovedì non smentisce quanto già espresso nel comminare la sospensiva e bacchetta il Tar Lazio che non avrebbe preso in considerazione una serie di elementi come il fatto «che le vicende, che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale, devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso». «Considerato, in sede di prima valutazione propria della fase cautelare, che il Tar non sembra aver fatto buon governo di detti principi in considerazione dei fatti indicati dalla relazione ministeriale e dalla Commissione di indagine come sintomatici della contaminazione della criminalità organizzata ma non valutati, nella loro gravità e globalità, dal giudice di primo grado». Il CdS ha valutazioni pesanti: «Considerato che assumono quindi rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non è sufficiente per l’avvio dell’azione penale o per l’adozione di misure individuali di prevenzione».

QUELLO CHE IL TAR HA SOTTOVALUTATO Una serie di considerazioni , quelle del consiglio presieduto da Franco Frattini che sono alla base dell’accoglimento della sospensiva e che non fanno presagire nulla di buono. «Considerato infatti – è scritto nell’ordinanza – che sono stati sottovalutati, dal giudice di primo grado, episodi – emersi in occasione della operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro del maggio 2017 (cd. -OMISSIS-) – che sono chiari indici sintomatici dell’infiltrazione della criminalità organizzata nelle maglie dell’ordinamento dell’amministrazione del Comune di -OMISSIS-, quali il frequente affidamento delle gare alle stesse società, l’assegnazione di concessioni a soggetti privi di requisiti, la compravendita di voti finalizzata all’elezione alla tornata elettorale del maggio 2015 in favore di -OMISSIS-, poi eletto consigliere comunale e nominato presidente dell’organo consiliare, la posizione di -OMISSIS-, che ha un ruolo attivo nella vita amministrativa del Comune, il cui fidanzato è interessato dall’operazione di polizia giudiziaria -OMISSIS-; Considerato pertanto che la sentenza del Tar Lazio n. -OMISSIS-debba essere sospesa, risultando altresì necessario che il Commissariamento prosegua nella sua azione di risanamento, ciò corrispondendo ad un interesse pubblico generale di rango superiore rispetto alla pretesa, in questa sede, di reinsediamento dei disciolti organi per il periodo conclusivo della consiliatura; Ritenuto infatti che la contaminazione mafiosa sulle attività di un ente pubblico rappresenta esattamente l’opposto dei principi democratici di rappresentanza elettiva, cui pure il Tar si riferisce, forse non tenendo conto che nel procedimento ex art. 143 Tuel intervengono le massime autorità dello Stato, a dimostrazione che lo strumento in esame è il presidio avanzato proprio per la tutela della libertà di espressione democratica, allorché fondati indizi conducano al “più probabile che non” pericolo di contaminazione della mafia, la quale per sua natura rappresenta la negazione di ogni valore dello Stato di diritto». Considerazioni che sembrano già affermare la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento.

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