Ven. Apr 19th, 2024

Lo scorso 9 maggio, la Sesta Sezione della Suprema Corte, in accoglimento del ricorso presentato dall’Avv. Pier Paolo Emanuele e dall’Avv. Vincenzo Nobile, ha annullato con rinvio la sorveglianza speciale che era stata disposta dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, nella misura di anni due, a carico del giovane sanluchese Giampaolo Domenico. Tale misura di prevenzione personale era scaturita dalla vicenda giudiziaria nota come “Colombiani d’Aspromonte”, recentemente conclusasi con le condanne degli imputati. Tuttavia, aderendo di fatto alle argomentazioni addotte dalla difesa del Giampaolo, la Suprema Corte – come si è detto – ha ritenuto di accogliere il ricorso proposto dai suoi legali, escludendo in tal modo quella sorta di ricorrente automatismo tra condanna penale per uno specifico reato e misura di prevenzione, ossia tra responsabilità penale e pericolosità sociale. In effetti, la difesa aveva fatto leva principalmente sul deficit di abitualità e di attualità che caratterizzava la condotta del ricorrente e che quindi impediva la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale, così come dovrebbe essere allorquando si voglia applicare una misura di prevenzione. Pertanto, pur rimanendo in attesa del deposito della motivazione e del conseguente giudizio di rinvio, è certo che l’annullamento disposto dalla Corte di Cassazione vale già ad escludere la pericolosità sociale di Giampaolo Domenico e quindi a non giustificare l’applicazione a suo carico del ristrettivo regime della sorveglianza speciale.

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