Mar. Apr 23rd, 2024

«Dall’abitualità nel reato, di per se stessa e nel suo necessario sviluppo nel tempo, non può farsi discendere un accertamento di indefettibile continuità ideativa, riconducibile alla figura del reato continuato». Lo scrivono i giudici della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con la quale hanno respinto il ricorso presentato nell’interesse di Antonio Pelle (cl. 62), detto “vanchelli” o “la mamma”, ritenuto esponente apicale del clan “Pelle-Vottari” avverso ai “Nirta-Strangio” nella “faida di San Luca”, contro il rigetto della richiesta del vincolo della continuazione stabilito dal gip di Locri, in funzione di giudice dell’esecuzione. Il giudice di Locri aveva la richiesta avanzata da Antonio Pelle, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze del 6 ottobre 2011 della Corte di Appello di Reggio, del 13 marzo 2012 della Corte d’assise d’appello di Reggio e quella del 9 febbraio 2017 del gip di Locri. Rilevava il giudice che la prima sentenza riguardava la coltivazione di un rilevante numero di piante di canapa indiana, la seconda concerneva reati associativi e la terza il reato di cui all’art. 497 bis c.p. e la detenzione illecita di sostanza stupefacente: «Ma l’unico elemento che era comune alle tre condanne – si legge in sentenza – era la contiguità

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 territoriale dei luoghi di commissione, poiché appariva inverosimile che, sin dall’inizio dell’attività associativa nel 1991, il condannato avesse pianificato il possesso di una carta di identità falsa e di cinque grammi di cocaina, apparendo invece evidente che fossero elementi atti a facilitare i suoi spostamenti nel corso della latitanza; parimenti nulla induceva a pensare che la coltivazione di canapa indiana avvenisse per finanziare le attività della cosca, e ciò sia per l’esigua quantità di danaro utilizzabile sia perché nel 2008 quella sua consorteria era stata smantellata da operazioni di polizia, per cui detta coltivazione appariva finalizzata a soddisfare le sue esigenze nel corso della latitanza».

Contro l’ordinanza del gip il legale di Pelle ricorreva in Cassazione lamentando erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. I giudici della settima sezione penale hanno rigettato il ricorso evidenziando, nelle motivazioni depositate da alcuni giorni, che «il giudice dell’esecuzione si è pronunziato con adeguata motivazione: si valutava infatti correttamente il complesso delle connotazioni dei reati posti in essere, evidenziando che essi non potevano ritenersi, per la loro reiterazione nel tempo, espressione di un disegno criminoso unitario e influenzato da tale condizione soggettiva, in assenza di elementi concreti e specifici, esprimendo un giudizio che appare rispettoso dei parametri giurisprudenziali elaborati da questa Corte».

Antonio Pelle “la mamma”, condannato per associazione mafiosa in “Fehida”, fu arrestato nell’ottobre del 2016 dagli agenti della Squadra Mobile reggina, dello Sco di Roma e della Scientifica in un bunker ricavato nell’abitazione di famiglia in contrada “Ricciolio” di Benestare, dopo la rocambolesca fuga dall’ospedale di Locri avvenuta nel settembre del 2011. Attualmente Pelle è detenuto ed è tra gli indagati dell’operazione “European ‘Ndrangheta Connection” coordinata dalla Dda reggina.

«Unico elemento comune è il luogo, la droga serviva per mantenersi nella latitanza» 

Rocco Muscari

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