Gio. Apr 18th, 2024

«Inammissibile per carenza di interesse ma sarebbe stato comunque infondato»

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Il Tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un ex amministratore di Bovalino, Sergio Delfino, che in qualità di cittadino, come specificato dal suo legale, aveva chiesto la sospensione dell’efficacia della deliberazione avente ad oggetto la “dichiarazione dissesto finanziario” del Comune ionico, guidato dal sindaco Vincenzo Maesano.

Il Tar in un primo momento aveva respinto la richiesta cautelare del ricorrente, rappresentato dall’avv. Antonia Fabiola Chirico, rilevando che l’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa – il Comune di Bovalino era rappresentato dall’avv. Giuliana Ferraro – «debba essere approfondito nella sede di merito». L’altro ieri i giudici hanno depositato la sentenza ritenendo in primo luogo fondata l’eccezione preliminare «di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse», sollevata dalla difesa del Comune di Bovalino.

«Il Collegio – si legge sul punto – non ignora la giurisprudenza amministrativa, che afferma che tutte le singole persone fisiche residenti nel Comune interessato sono legittimate ad impugnare la deliberazione che dichiara il dissesto finanziario dell’ente comunale, atteso che essa costituisce la premessa per ulteriori provvedimenti sfavorevoli, contro i quali esse non avrebbero poi modo di difendersi, quali la riduzione dei servizi offerti dal Comune e l’aumento delle tariffe. Tuttavia, nel caso di specie appare evidente, come già sottolineato in sede cautelare, che i pregiudizi allegati dalla parte ricorrente, in parte conseguono alle delibere con le quali il Comune di Bovalino ha aderito alla procedura di cui all’art. 243 bis del Tuel, in parte sono di futura e incerta verificazione».

Osserva il Collegio che il ricorso «laddove ammissibile, sarebbe comunque infondato. Come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza (per tutte, Consiglio di Stato sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143), la decisione di dichiarare lo stato di dissesto non è frutto di una scelta discrezionale per l’ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. Infatti – prosegue il Tar – una volta accertata la sussistenza di uno dei presupposti, l’incapacità funzionale o lo stato di decozione finanziaria, il Comune non ha facoltà di scelta né sull’“an” né sul “quando”, né sul “quomodo” della dichiarazione di dissesto, che si appalesa dunque atto doveroso e non connotato da alcuna discrezionalità, sicché non abbisogna d’altra puntuale motivazione che l’esatta evidenziazione dei presupposti medesimi».

Nel caso di Bovalino: «lo stato di decozione finanziaria dell’ente è stato certificato dalle univoche relazioni, allegate alla delibera gravata, dell’organo di revisione e del responsabile del servizio finanziario dell’ente. Di quanto evidenziato dagli organi tecnici non poteva perciò che prendere atto l’organo consiliare come a conferma della difficile situazione finanziaria dell’ente, sia sufficiente riferirsi al debito nei confronti della Regione, per la fornitura di acqua, pari a euro 2.657.787,50». Un debito, questo, che «non risulta compreso nel piano di riequilibrio già approvato dal Comune di Bovalino e, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, come già evidenziato in sede cautelare, non può essere considerata prescritto».

(FONTE GAZZETTA DEL SUD)

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