Ven. Apr 19th, 2024

«Tre persone oltre a lui possono aver maneggiato il reperto, in tempi incerti»

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«Il giudice del rinvio, con l’approfondimento istruttorio disposto, ha ottenuto un risultato che non consente di riferire la traccia 710 in via esclusiva al soggetto n. 13 e, di conseguenza, all’odierno ricorrente, con l’ovvia precisazione che, il luogo di rinvenimento della traccia, il tappo della benzina della Clio, non consente di formulare un giudizio di contemporaneità delle contribuzioni».

«È uno dei passaggi dell’articolato ricorso per Cassazione con il quale l’avv. Nico Vincenzo D’Ascola, insieme all’avv. Francesco Siclari, chiede l’annullamento della sentenza di condanna all’ergastolo di Sebastiano Nirta (cl. 71) per l’accusa di omicidio pluriaggravato e detenzione e porti di armi comuni da sparo in concorso nell’ambito della “strage di Duisburg”, che ha segnato, per quanto sostenuto dagli inquirenti, l’apice della faida di San Luca tra le opposte consorterie dei “Nirta-Strangio” e “Pelle-Vottari”.

Ciò che formava oggetto di indagine suppletiva in sede di rinvio non era la presenza o meno del Dna di Sebastiano Nirta nella traccia 710 ma la riferibilità della stessa «in via esclusiva al Nirta».

La difesa di Sebastiano Nirta, composta anche dall’avv. Antonio Russo, insiste nella non colpevolezza del proprio assistito, tra l’altro, rilevando che la decisione presa dai giudici reggini all’esito del processo di appello-bis, su un primo rinvio della cassazione, ha portato a un’integrazione probatoria dalla quale, però, la prova, ovvero l’analisi del Dna della traccia 710 «ha evidenziato la presenza di Dna di almeno altri 3 soggetti (4 con “lettura” con metodo composito): quindi più persone oltre a Nirta possono aver maneggiato, in tempi non definibili, il reperto lasciandovi tracce direttamente o indirettamente».

In definitiva, sul punto, i difensori ritengono che non vi siano elementi per ribaltare la sentenza assolutoria pronunciata dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria nel luglio del 2015, in quanto «l’accertamento istruttorio espletato sulla traccia 710 non ha apportato elemento alcuno di novità indiziaria o probatoria rispetto al compendio in atti».

La complessa vicenda processuale di Sebastiano Nirta è relativa agli esiti investigativi convogliati nell’operazione “Fehida 3 – Duisburg 2”, coordinata dalla Procura antimafia reggina, che ha registrato in primo grado la condanna all’ergastolo del 48enne di San Luca. Sentenza riformata in appello, con l’assoluzione per gli omicidi e la condanna per l’associazione mafiosa.

La Cassazione da parte sua accoglieva il ricorso della Procura e rinviava per un nuovo giudizio di secondo grado, all’esito del quale i giudici reggini (presidente e relatore Daniele Cappuccio, a latere Francesca Di Landro), hanno riconosciuto l’imputato colpevole dell’eccidio in terra tedesca di Ferragosto 2007.

Contro la sentenza dell’appello-bis è stato presentato ricorso dalla difesa di Sebastiano Nirta, e il verdetto di colpevolezza dovrà passare al vaglio della Cassazione nei prossimi mesi.

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