Ven. Apr 19th, 2024

La Cassazione non ha dubbi. Francesco Pelle detto ‘Ciccio Pakistan’ fu l’istigatore di alcuni episodi delittuosi della faida di San Luca culminata con la strage di Duisburg. Le motivazioni della suprema corte sono state pubblicate in esclusiva dalla Gazzetta del Sud   «La Corte territoriale ha ripercorso le emergenze processuali, fornendo una motivazione logica e sufficiente in relazione alla valutazione probatoria, non trascurando di uniformarla ai principi di diritto in materia di prova della partecipazione psichica sotto forma di istigazione del concorrente morale». E’ quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con la quale i giudici della Cassazione hanno confermato la condanna all’ergastolo per Francesco Pelle classe 1977, detto “Ciccio Pakistan”, quale istigatore della “Strage di Natale” del dicembre del 2006, che secondo gli investigatori ha segnato la ripresa della “Faida di San Luca” che raggiunse l’acme con la Strage di Duisburg nel giorno di Ferragosto del 2007.

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La motivazione dei giudici “ermellini” è stata depositata nei giorni scorsi, mentre la decisione risale al 10 giugno scorso. A distanza di alcune settimane il giornalista e massmediologo Klaus Davi, consigliere comunale di San Luca, ha diffuso la notizia della fuga di Francesco Pelle, che si era stabilito a Milano da diversi anni.

Il 42enne Pelle, rimasto ferito nel corso di un agguato subito nel luglio del 2006 mentre si trovava nella sua abitazione in Africo, secondo quanto aveva rivelato Klaus Davi, avrebbe inviato un sms il 4 giugno al massmediologo affermando la propria innocenza: «Presto ti darò una intervista ma vieni senza microfoni». «La trattativa per un’intervista andò avanti per due anni – aveva detto il massmediologo – ma non ci siamo mai incontrati perché lui era convinto che lo avrei ripreso. Sapevo dove viveva a Milano e dove firmava la sorveglianza ma non andai mai perché volevo concludere senza forzature. Ma poi l’intervista non andò comunque in porto».

Nelle more è stata depositata la motivazione dove la Cassazione, rispetto ai ricorsi difensivi, evidenzia: «Nel caso di specie i giudici di merito hanno assolto a tale onere motivazionale, fornendo puntuali ed articolati riferimenti sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione del Pelle nella fase ideativa dei reati, precisando sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli esecutori materiali della c.d. strage di Natale e del tentato omicidio di Colorisi».

I giudici della quinta sezione penale richiamano alla lettura specifica degli elementi tratti dalle conversazioni riportate nella decisione della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, dove si è quindi evidenziato che la condotta di Francesco Pelle: «Si sostanziò in una attività di istigazione sufficiente ad integrare il concorso morale nella strage di Natale e nel tentato omicidio di Colorisi, in quanto idonea a rafforzare il proposito criminoso dei cugini Vottari, contribuendo a far loro superare le resistenze che provenivano da altri maggiorenti delle famiglie mafiose». Ed ancora oltre, richiamando la decisione dei giudici del territorio, si sottolinea: «Si legge nella sentenza che, sulla base degli elementi acquisiti, non è irragionevole opinare che la insistente pressione psicologica che Pelle ebbe ad esercitare nei confronti dei cugini, facendo valere tutto il peso della sua posizione all’interno della famiglia e anche delle sue sofferenze psicofisiche come forma di ricatto morale verso coloro che gli erano affettivamente legati, abbia avuto rilievo decisivo nella esecuzione dei delitti per cui è processo». (r.m.)

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