Mar. Mar 19th, 2024

Respinta in appello la richiesta di sospensiva dell’ex sindaco Pietro Fuda Per l’ultima parola si deve attendere l’udienza di merito, fissata al 21 maggio. Per i giudici resta valida «la valutazione dei fatti probabilistica e complessiva, tipica del diritto della prevenzione»

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Per questo motivo il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare rinviando a maggio per l’udienza di merito.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha respinto l’appello cautelare di sospensiva dell’efficacia della sentenza del Tar del Lazio che ha confermato lo scioglimento del Consiglio comunale di Siderno del 9 agosto 2018, fissando l’udienza di merito alla data del 21 maggio 2020. I giudici della Terza Sezione della magistratura amministrativa hanno condannato la parte appellante alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio «che liquida in euro cinquemila».

Come si ricorderà, nel dicembre scorso 14 ex amministratori del Comune di Siderno, rappresentati e difesi dall’avvocato Crescenzio Santuori, hanno proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo la riforma della sentenza emessa nel settembre dello scorso anno dal Tar del Lazio che aveva respinto il ricorso presentato dai 14 ex amministratori di Siderno, alcuni componenti della Giunta guidata dall’allora sindaco Pietro Fuda, e altri ex consiglieri comunali, contro il decreto che il 9 agosto 2018 ha disposto lo scioglimento dell’Ente per infiltrazioni mafiose, affidandone la gestione, per un periodo di 18 mesi, alla Commissione straordinaria, composta dai funzionari Maria Stefania Caracciolo, Matilde Mulé e Augusto Polito, tuttora in carica.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’appello, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ministero dell’Interno, l’Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria e il Comune di Siderno, rappresentato dalla Commissione straordinaria, con gli avvocati Salvatore Satira e Giovanna Mollica, quest’ultimaa coordinatrice dell’ufficio legale comunale.

Nell’ordinanza dei magistrati romani (presidente Franco Frattini, consigliere estensore Giulia Ferrari) si rileva che: «Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante», udite le parti, si evidenzia che «lo scioglimento del Consiglio comunale non ha natura sanzionatoria, ma preventiva, il che rende sufficienti elementi indizianti che permettano di individuare, nel contesto locale, il tessuto di connessioni e collegamenti tra atti e fatti, da cui scaturisce il ragionevole convincimento della contaminazione mafiosa in danno all’amministrazione pubblica. Considerato che – scrivono ancora oltre i giudici – l’indubbio nesso di interdipendenza che deve esistere tra gli elementi soggettivi (i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con le associazioni mafiose) e quelli oggettivi (tra i quali figura anche la compromissione del regolare funzionamento dei servizi affidati alla pubblica amministrazione) va valutato, complessivamente e non atomisticamente, secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; id. 5 settembre 2019, n. 6105), alla quale sicuramente anche lo scioglimento di cui all’art. 143, comma 1, del T.U.E.L., per sua stessa finalità anticipatoria, appartiene, e non già secondo il criterio della certezza raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, propria dell’accertamento penale». Ritenuto, infine, in considerazione della rilevanza «anche collettiva delle questioni sottoposte al Collegio, di fissare già in questa sede l‘udienza pubblica alla data del 21 maggio 2020».

ARISTIDE BAVA

SERVIZIO DI GIUSEPPE MAZZAFERRO
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