ECCO L’ORDINANZA REGIONALE
RICORDO CHE LA MANCATA OSSERVANZA DI TALI DISPOSIZIONI DETERMINA AVVIAMENTO DI PROCEDIMENTO PENALE PER VIOLAZIONE DELL’ ARTICOLO 650 C.P.
SI INVITANO TUTTI A SEGNALARE ANCHE IN FORMA ANONIMA ALLE FORZE DELL’ORDINE EVENTUALI SOGGETTI DI RIENTRO DALLE ZONE ROSSE CHE NON OTTEMPERINO ALL’OBBLIGO DI QUARANTENA.
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica, le seguenti misure;
MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
Fermo restando quanto previsto per l’intero territorio nazionale con il DPCM 4 marzo 2020 e con il
DPCM 8 marzo 2020, sono adottate nel territorio regionale le misure urgenti indicate nella presente
Ordinanza.
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- A chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver
soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità e:
-nella Regione Lombardia
- nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia
dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (DPCM 08 marzo 2020 l’aggiornamento del
quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della
Regione),
si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.
- Chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza
direttamente – ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta,
oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 – al Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste
nell’Ordinanza n. 1/2020. - I Dipartimenti di Prevenzione forniscono giornalmente al Dipartimento Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie e al Prefetto territorialmente competente, le informazioni relative ai soggetti
posti in quarantena o isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, secondo il format
appositamente definito. - I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la
prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per
l’emanazione del provvedimento di competenza. - Le società di autolinee, Trenitalia e le compagnie aeree devono comunicare l’elenco dei
passeggeri provenienti in Calabria dalle zone di cui al punto 1. ai Dipartimenti di Prevenzione
territorialmente competenti, anche tramite i sindaci.
I Prefetti delle Province regionali dispongono verifiche presso le stazioni ferroviarie,
aeroportuali, le stazioni delle autolinee interregionali, per l’applicazione di quanto disposto con la
presente Ordinanza. - Al Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile si demanda la valutazione circa l’apertura
del Centro Operativo Comunale con l’attivazione di almeno le funzioni “assistenza alla
popolazione” e “volontariato”, anche al fine di garantire la necessaria assistenza alle categorie
fragili e ai cittadini sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare, nonché opportune iniziative di
sensibilizzazione nei confronti della popolazione. - Con successivo provvedimento saranno disposte ulteriori procedure operative per gli
adempimenti previsti dalla presente Ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria ed ha validità fino a
nuovo provvedimento.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
della Giunta della Regione.
On. Jole Santelli
(firmato digitalmente)