Ven. Apr 19th, 2024
«Congettura senza alcuna corrispondenza con i pochi dati fattuali»
La bella notizia dell’annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione della decisione del Tdl di Reggio e dell’ordinanza del gip che ordinava il suo arresto per il reato di tentata corruzione (sia pure nella forma più tenue dei domiciliari), l’aveva ottenuta una settimana prima dello scorso Natale. Ieri i Supremi giudici hanno pubblicato le motivazioni che li hanno spinti ad annullare senza rinvio l’arresto di Seby Romeo, ex capogruppo del Pd in Consiglio regionale e “uomo forte” di Mario Oliverio in provincia di Reggio Calabria.

In sette pagine, gli “ermellini” della Sesta sezione smontano l’architrave dell’assunto accusatorio non ritenendo neppure necessario rinviare gli atti al Tdl per un nuovo giudizio. E lo spiegano: «Nel caso di specie vanno, comunque, valutati anche gli altri motivi riferiti alla sussistenza di indizi del reato contestato in quanto è palese l’assoluta inconsistenza delle ipotesi di accusa, non solo per la scarsa portata degli elementi ulteriori, rappresentati soltanto dalle dichiarazioni rese da Romeo Francesco in un proprio interrogatorio, ma per l’irrilevanza pure degli stessi elementi desunti dalle prove inutilizzabili e che, però, ben si possono considerare in favore dei ricorrenti«. La Suprema Corte stigmatizza anche «l’apparente scorciatoia del reato tentato. Dalla generica descrizione del fatto (e con la congettura su quale potesse essere l’ambito in cui Romeo Sebastiano intendeva ottenere favori dal p.u.) risulta tuttalpiù una mera intenzione di commettere il reato o una desistenza volontaria. L’ordinanza non chiarisce perché il reato sarebbe restato allo stadio di tentativo».

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«Vi è però anche un’ulteriore palese contraddizione, là dove il Tribunale afferma, o lascia intuire, l’ipotesi che il Romeo Sebastiano sarebbe stato avvertito dal p.u. delle intercettazioni in corso: a fronte di una tale ipotesi, si dovrebbe discutere di una corruzione consumata. In realtà, dalla lettura dei fatti accertati dal Tribunale, in base a intercettazioni inutilizzabili di cui però è legittimo fare uso “a favore”, si comprende che non vi è alcuna evidenza di una effettiva “offerta”: il Tribunale riporta che il mediatore Laganà parlava al Romeo S. di una generica offerta di disponibilità da parte del finanziere a favorire il politico, ma nulla si dice di concreto; e, pur essendo il p.u. un addetto alla Procura Generale, non si dice cosa avrebbe “offerto in vendita”, considerato che non era ruolo che lo mettesse in grado di conoscere intercettazioni riservate, se del caso gestite dalla Procura presso il Tribunale».

«In definitiva – è la conclusione – l’accusa è del tutto congetturale, senza alcuna corrispondenza con i pochi dati fattuali, e, risultando esaminato il materiale probatorio disponibile (di cui ampia parte inutilizzabile), non c’è alcuna prospettiva di una diversa decisione in sede di rinvio. Va quindi disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza».

FONTE PIERO GAETA (gds)

SERVIZIO DI NICODEMO BARILLARO

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