Ven. Mar 29th, 2024

COMUNE DI S IDERNO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Ordinanza n.11 del 07.07.2020 –
Istituzione di Area Pedonale sul Lungomare delle Palme dal 8 luglio al 31 agosto
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7° – POLIZIA MUNICIPALE
Premesso che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 n. 2 del nuovo Codice della Strada, per area pedonale si intende la
zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al
servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni
zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;
Richiamato l’art. 1 commi 8 e 9 del D. L. 16 maggio2020 n. 33 che prevede:
8. E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi
e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico,
sportivo e fieristico, nonché’ ogni attività’ convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le
modalità’ stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
9. Il sindaco può’ disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia
impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Ritenuto di dover garantire il giusto distanziamento sociale quale misura precauzionale ancora vigente atta a
contrastare il pericolo di diffusione del Contagio da Covid-19, scongiurando il crearsi di pericolosi assembramenti
lungo i marciapiedi del Lungomare delle Palme;
Considerato, che mei mesi di luglio ed agosto, è ormai consolidata prassi istituire sul Lungomare un’Area
Pedonale, per favorire l’accesso alla passeggiata ed ampliare l’offerta turistica, in modo da creare valore aggiunto
alle attività commerciali presenti sul territorio;
Ritenuto pertanto opportuno istituire un’Area Pedonale sul Lungomare delle Palme, ogni giorno a decorrere
dall’8 luglio al 31 agosto pp.vv. dalle ore 21.00 alle ore 01.00 di ogni giorno successivo, nel tratto che va
dall’intersezione con la Via Genova al Parco Giochi, comprendendo anche i due accessi di Piazza Portosalvo e di
Via Tasso;
Visto l’allegato A della predetta Ordinanza del Presidente della Regione Calabria “Linee guida per la riapertura
delle Attività Economiche e Produttive” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome rep.
20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020 ed inserite nel DPCM 17.05.2020;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.e.i.;
Visto il D.P.R. n. 495/1992 che ha approvato il Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S. e
s.m.i.;
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 15
maggio 1997 n 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
Sentite nel merito le Associazioni cittadine operanti sul territorio, nell’ottica di un contemperamento degli
interessi, con le quali sono state raggiunte intese circa termini e modalità della chiusura del Lungomare;
Sentita la Commissione Straordinaria, che ha fornito direttive circa la realizzazione dell’Area Pedonale;
ORDINA
L’istituzione di Area Pedonale ed il conseguente divieto di circolazione veicolare per le esigenze e i motivi
di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nella seguente area del territorio
comunale:
·Lungomare delle Palme, a decorrere dal 8 luglio al 31 agosto pp.vv. dalle ore 21.00 alle ore 01.00 di ogni
giorno successivo, nel tratto che va dall’intersezione con la Via Genova fino al Parco Giochi,
comprendendo nell’area pedonale anche i due accessi di Piazza Portosalvo e di Via Tasso;
E’ consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed alle Forze dell’Ordine.
Il Sig. Segretario Generale è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante comunicazione ai seguenti destinatari:
COMUNE DI SIDERNO
U
Protocollo N.0017324/2020 del 07/07/2020
COMUNE DI S IDERNO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
§Al Responsabile Settore 6 LL. PP.;
§Al Comandante della Stazione Carabinieri di Siderno;
§Al Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Siderno;
§Al Settore 7 Polizia Municipale;

Continua dopo la pubblicità...


Calura
StoriaDiUnaCapinera
Testata
MCDONALDAPP
InnovusTelemia
stylearredamentiNEW
E120917A-0A80-457A-9EEE-035CEFEE319A
FEDERICOPUBB
CompagniaDellaBellezza00
previous arrow
next arrow

D I S P O N E
Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite collocazione dell’apposita segnaletica
stradale prevista dal codice della strada, nonché mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale e sulla
Homepage del sito istituzionale dell’Ente.
Le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica .
Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione contrari o incompatibili con il
presente atto.
I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (Cd.S.).
Al personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art.12 del C.d.S., è demandato il
compito di far rispettare la presente Ordinanza.
AVVERTE
Che, in ossequio alle direttive dell’Amministrazione Comunale, la chiusura dell’area pedonale sarà
delimitata, oltre che dall’apposita segnaletica verticale, anche da transenne mobili, movimentate da
personale incaricato, giusto protocollo d’intesa con le Associazioni cittadine ed il Comune di Siderno nella
persona del sottoscritto Responsabile, posizionate in corrispondenza dei 4 accessi all’area pedonale, e cioè
in prossimità del passaggio a livello di Piazza Portosalvo, del passaggio a livello di Via Tasso, del Parco
Giochi, dell’intersezione con la Via Genova.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T. A. R. della Calabria entro il termine di 60 giorni con le
modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del
D.P.R. 24/11/1971 n.1199.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi
dell’art.37, comma 3, del vigente C.d.S. entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all’art.74 del relativo
regolamento al C.d.S.
La presente Ordinanza potrà essere sospesa dalla Polizia Municipale in caso di maltempo o di sopravvenute
ragioni di ordine e sicurezza pubblica.
RENDE NOTO
Che ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990, n.241 il responsabile del procedimento è il
Responsabile del Settore 7 Polizia Municipale, dr. Antonello Ruggiero presso il quale è possibile prendere visione
degli atti relativi al procedimento.
Siderno, lì 07.07.2020
Il Responsabile del Settore 7°
Antonello Ruggiero / ArubaPEC S.p.A

Print Friendly, PDF & Email