Ven. Apr 19th, 2024
REGGIO CALABRIA. IL CEDIR, CENTRO DIREZIONALE SITUATO NEL QUARTIERE SPIRITO SANTO. POCO DISTANTE DAL CEDIR IL CANTIERE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA
Accolte le ragioni difensive, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione. Sorgiovanni dovrà affrontare il processo da uomo libero
 

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria all’esito della camera di consiglio del 19 agosto, recependo i principi di diritto statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza di annullamento con rinvio dell’ordinanza del 31 dicembre 2019 del Tribunale reggino ha disposto l’annullamento dell’ordinanza del gip distrettuale emessa nei confronti di SORGIOVANNI Cosimo per associazione mafiosa e per l’omicidio di Alfredo PILEGGI. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria nell’ordinanza del 31 dicembre 2019 ha affermato che l’alibi fornito da SORGIOVANNI Cosimo non esclude la sua presenza sul luogo del delitto.

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Secondo il Tribunale del riesame, difatti, SORGIOVANNI Cosimo sarebbe potuto partire da Siderno alle 17.33, avrebbe potuto raggiungere il luogo dell’omicidio e sarebbe potuto tornato a Mammola per partecipare alla cena del maiale, posto che l’omicidio di Alfredo PILEGGI è stato commesso tra le 18.10 e le 18.20. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, tuttavia, non vi sono dati certi dai quali si possa inferire che SORGIOVANNI Cosimo fosse effettivamente a Monasterace al momento dell’omicidio. La mancanza di tale dato certo priva pertanto di gravità indiziaria la contestazione di omicidio fatta a SORGIOVANNI. Tale lacuna è tale da assorbire qualsiasi altra emergenza investigativa posto che l’unica certezza è data dalla presenza di SORGIOVANNI Cosimo a Siderno alle 17.33 presso un locale pubblico e non a Monasterace, dove è stato commesso l’omicidio. Ancora, quanto alle intercettazioni telefoniche ed ambientali in atti la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che da esse si evince chiaramente che i conversanti non sono chi ha commesso l’omicidio e che si limitano a fare mere congetture.

Quanto poi alla supposta partecipazione di SORGIOVANNI Cosimo alla cosca Ruga, la Corte di Cassazione ha affermato che essa è fondata unicamente sulla chiamata in correità di BELNOME Antonino risalente al 10 febbraio 2011 per fatti antecedenti a tale data. I fatti per i quali SORGIOVANNI Cosimo è stato cautelato dal gip distrettuale di Reggio Calabria sono stati commessi invece nel periodo compreso tra il 2016 ed il 2017 e rispetto ad essi il collaboratore di giustizia nulla sa e nulla dice. Inoltre, le dichiarazioni del collaboratore sono generiche e prive di riscontri.

L’unico riscontro è dato dalla contestazione per l’omicidio di Alfredo PILEGGI, reato per il quale – a sua volta- manca la gravità indiziaria. Alla luce di tali evidenze, e dei principi di diritto elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza di annullamento con rinvio dell’Ordinanza del Tdl di Reggio Calabria del 31 dicembre 2019, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, accogliendo in toto la richiesta dei difensori di SORGIOVANNI Cosimo, Avv. Francesco Lojacono del Foro di Roma e Avv. Alfredo Arcorace del Foro di Locri, all’esito della camera di consiglio del 19 agosto u.s. ha disposto l’immediata scarcerazione dell’indagato. SORGIOVANNI Cosimo dovrà comunque rispondere dei reati per i quali è imputato, in stato di libertà, davanti la Corte di Assise di Locri presieduta dalla dott.ssa MONTELEONE. La prossima udienza è fissata per il 25 settembre p.v., in quella data saranno sentiti i primi testi della Pubblica Accusa che vede ora vacillare l’impianto accusatorio.

SERVZIO DI NICODEMO BARILLARO
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