Mer. Apr 24th, 2024

La stretta del Governo sulla Calabria non rischia di essere soltanto quella legata alle prossime misure legate all’emergenza Covid-19. Per l’esecutivo nazionale la sanità regionale è di per sé una ‘zona rossa’, per questo si appresta a varare un nuovo atto legislativo ancor più vigoroso del Decreto Calabria di 18 mesi fa costruendo un ‘super commissario’ ad acta. Una figura istituzionale mai vista, un presidente al 60 per cento (quanto pesa sul bilancio regionale la sanità) nominato e non eletto per i prossimi due anni, se non più probabilmente tre. Roma si gioca l’ultima chance di risollevare la sanità calabrese che finora non è stata guarita da dieci anni di commissariamento, se fallirà resteranno le macerie. Rispetto alle bozze circolate nelle scorse ore, adesso ci sono numeri e le relazioni illustrative e tecniche. Ci si avvicina sempre di più alla versione finale che sbarcherà in Consiglio dei ministri e che metterà nell’angolo la Regione, inclusa “l’aggiunta” di rendere impossibile le nomine dei dg alla Giunta perché decade non solo la selezione ma anche i dg eventualmente nominati 30 giorni prima l’entrata in vigore del decreto.

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I POTERI DEL SUPER COMMISSARIO- L’articolo 1 definisce i compiti del commissario ad acta. E non sarà soltanto l’attuazione dei programmi operativi (per la prosecuzione del piano di rientro), ma anche – novità aggiunta- dovrà far fronte all’emergenza Covid occupandosi “ove delegato” del programma di potenziamento delle Terapie Intensive e Semi-intensive. Delega finora negata alla Regione dal commissario nazionale Domenico Arcuri e affidata direttamente alle Asp e alle aziende ospedaliere. Vengono confermati i rinforzi. Due sub-commissari, 25 unità (di cui 5 dirigenti, 15 collaboratori amministrativi, tecnico-professionale e sanitario di categoria D e 5 assistenti amministrativi di categoria C) che saranno ‘in comando’ dalla stessa Regione o da altri enti e il supporto Agenas (580 mila euro nel 2020, 3,3 milioni nel 2021 per coprire la proroga della spesa dei contratti del personale in aiuto che, come nella precedente versione, saranno reperiti dall’avanzo di gestione dell’Agenzia). Rimane la parte in cui il commissario ad acta più impartire ordini e direttive al dg e ai dirigenti del dipartimento regionale Tutela della Salute, mentre viene inserito l’obbligo di relazionare al ministro ogni 6 mesi. Il decreto presuppone l’avvio della procedura di nomina del nuovo ‘super commissario’. Nelle more – come prevede l’articolo 8-, i poteri saranno affidati a Saverio Cotticelli attualmente in carica, fatta eccezione quelli previsti dal successivo articolo, cioè la nomine dei nuovi commissari straordinari. 

LA NOMINA DEI COMMISSARI STRAORDINARI DELLE AZIENDE- L’articolo 2 si occupa della procedura di nomina dei commissari straordinari delle aziende. Il nuovo ‘super’ se non trova l’intesa con il presidente della Regione (e con il rettore nel caso di azienda ospedaliero universitaria) entro un mese dalla sua nomina, consegnerà il profilo al governo. A quel punto il commissario straordinario sarà nominato con decreto del ministero della Salute, previa delibera del Consiglio dei ministri. I commissari possono essere “anche” scelti dall’elenco nazionale degli idonei, ma questo significa non per forza. Non prenderanno comunque nessun bonus aggiuntivo a differenza della precedente versione del Decreto Calabria, quindi il compenso sarà di circa 125 mila euro all’anno. Rispetto alla bozza originaria cambia qualcosa più avanti. Gli atti aziendali sono adottati entro 60 giorni (non più 30) dalla nomina, così come i bilanci. La mancata adozione dell’atto aziendale provoca la decadenza, a quel punto interviene il commissario ad acta che dovrà approvarli entro un mese (e se non lo facesse interverrà comunque il ministero). Ogni quattro mesi il loro operato sarà sottoposto a controllo dal ‘super commissario’. Inoltre questi verifica la sussistenza di casi di decadenza dei direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia accertata “il Commissario straordinario li sostituisce – è quanto prevede un’aggiunta dell’articolo 2- attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l’ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l’incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei”.  

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ DA 60 MILIONI ALL’ANNO PER TRE ANNI– L’articolo 7 è una novità dell’ultima bozza a disposizione. Ai commi 1 e 2 reca è prevista una misura straordinaria, “in analogia a quanto già a suo tempo intervenuto per la regione Molise”, è spiegato nella relazione illustrativa, un contributo di solidarietà interregionale  previo accordo tra lo Stato e le Regioni e verifica da parte del Comitato permanente LEA e Tavolo di verifica degli adempimenti. Sono 60 milioni nel 2021, 2022 e 2023. Al comma 3 è previsto un intervento diretto a garantire la qualità e completezza dei flussi informativi aziendali per garantire l’effettiva implementazione dei sistemi contabilità analitica delle aziende sanitarie, con la Calabria autorizzata alla spesa di 15 milioni.  

APPALTI, PIANO COVID Il commissario ad acta è centrale anche sugli appalti. “Provvede – si legge al comma 1 dell’articolo 3- in via esclusiva all’espletamento delle procedure di approvvigionamento avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria o di centrali di committenza delle regioni limitrofe, per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all’esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria”. Quelli sotto questa soglia potranno essere gestiti dai commissari straordinari. Il super commissario dovrà anche adottare il piano Covid, mentre per i programmi di edilizia sanitaria ex articolo 20 si rimanda al commissario nazionale per l’emergenza Domenico Arcuri. 

IL SUB-COMMISSARIO NELLE ASP SCIOLTE E LE CAUSE DI DECADENZA DEL SUPER– Per le Asp sciolte per infiltrazioni mafiose, si tentano di smorzare i toni ‘poco’ sanitari delle commissioni prefettizie. E’ prevista la figura ‘ibrida’ del subcommissario che “coadiuva” e “con competenze tecnico professionali in materia sanitaria, nominato dal Commissario ad acta, il cui compenso è determinato in misura pari a quello previsto per il direttore amministrativo”. Sempre all’articolo 4 viene precisato l’obbligo di adottare l’atto aziendale entro 60 giorni. Le cause di decadenza del ‘super commissario’ sono tipiche: “il grave e ingiustificato ritardo nella attuazione degli obiettivi di risanamento indicati negli atti di programmazione di cui al presente capo”; “la mancata adozione del programma operativo Covid previsto dall’articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché del Piano straordinario di edilizia sanitaria nei termini di cui all’articolo 3, comma. “La mancata adozione degli atti aziendali nei casi e nei termini di cui all’articolo 2, comma 5”.

SERVIZIO DI GIUSEPPE MAZZAFERRO

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