Ven. Mar 29th, 2024

Le Legge n. 41 del 1986 all’art. 32, commi 21 e 22, come integrata dall’art. 24, comma 9 della L. 104/92, stabilisce l’obbligo da parte delle Amministrazioni competenti di adottare un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici (PEBA). La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in vigore in Italia dal 2009, sancisce il diritto per queste persone alla vita indipendente ed all’inclusione sociale.

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Il Comune di Bovalino non ha ancora predisposto il suddetto piano, nonostante l’ADDA solleciti oramai da anni l’adozione di questo importante strumento urbanistico. Tale inadempienza, oltre a provocare un grave vulnus ad un primario diritto soggettivo, quello alla mobilità, che genera intollerabili comportamenti discriminatori nei confronti delle persone con disabilità, censurabili anche giurisdizionalmente, causerà la perdita di ben 125 mila euro dei finanziamenti ottenuti nei giorni scorsi per il Lungomare e la Piazza Ruffo.

Le norme con cui sono stati stanziati i fondi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020, prevedono infatti che i contributi concessi ai Comuni siano decurtati del 5% nel caso in cui il piano urbanistico attuativo (PUA) e il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) non siano stati approvati entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Gli importi riconosciuti ai Comuni saranno confermati solo dopo aver verificato l’adozione di tali provvedimenti.

Il Comune di Bovalino, con la mancata adozione del PEBA, oltre ad aver leso il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, violando la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sarà impossibilitato a certificare il possesso di questo fondamentale requisito e, di conseguenza, perderà il 5% dei finanziamenti ottenuti, pari a 125 mila euro.

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