Mer. Apr 24th, 2024

Riaprono gli impianti per gli sciatori amatoriali. Lo ha deciso una ordinanza del presidente facente funzioni Nino Spirlì. 

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L’ordinanza appena pubblicata chiarisce anche le regole per consentire agli impianti di andare vanti: L’utilizzo degli impianti di risalita deve avvenire secondo quanto previsto nel documento “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” della Conferenza delle Regioni n. 21/17/CR/COV19 dell’8 febbraio 2021, Allegato A parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza; I gestori degli impianti adottano sistemi di prenotazione in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere ai comprensori sciistici ed ai relativi impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, con i Sindaci e con le strutture ricettive.

In ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, nei
primi 15 giorni di riapertura, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) presenti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio. Nel caso delle seggiovie, per portata massima al 100% della capienza del veicolo è previsto l’uso obbligatorio di mascherina chirurgica, anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità. La portata sia ridotta al 50% se le  seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.

Per le cabinovie, si applica la riduzione al 50% della capienza massima del veicolo ed uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità.

Per le funivie, si applica la riduzione al 50% della capienza massima del veicolo, sia nella fase di salita che di discesa, con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità.

L’utilizzo degli impianti, in forza del disposto di cui all’art. 1 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021, fino al 15 febbraio 2021 e ad eventuali proroghe, è limitato ai soli cittadini residenti o domiciliati nella Regione Calabria.

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