Mar. Mar 19th, 2024

La Calabria anche la prossima settimana resterà in zona arancione. L’Rt è passato da 0,93 a 0,9, fatto che ha confermato la collocazione nello scenario di rischio di tipo 1 ma è comunque peggiorato il livello rischio passato da moderato ad alto. Questo perché è risultata in crescita l’incidenza cumulativa (a 184 per 100 mila abitanti) e soprattutto perché è sempre alta la soglia di occupazione dei posti letto in area medica (nel monitoraggio dell’Iss non superano invece la soglia critica le Terapie Intensive). Riassumendo parametri esattamente da zona arancione. Questa sarà la base di partenza in vista del monitoraggio di venerdì prossimo, i cui numeri saranno decisivi per i cambi di colore che saranno più importanti rispetto ad altre volte. Infatti, si avvicinano le nuove misure previste per il 26 aprile annunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Fra dieci giorni si sblocca infatti l’area gialla con la possibilità di nuove aperture, con la possibilità della ristorazione all’aperto, così come di altre attività. La didattica sarà integralmente in presenza (anche in arancione) in tutti gli istituti di ogni ordine e grado.

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LE MISURE CHE CONTINUANO AD ESSERE IN VIGORE– In ogni caso fino a quella data in Calabria si applicheranno le regole della fascia arancione. Da sottolineare che un’ordinanza del presidente facente funzioni Nino Spirlì ha fatto ripartire la caccia al cinghiale e la pesca sportiva. 

SPOSTAMENTI– Gli spostamenti fuori regione o verso un altro comune devono essere motivati sempre da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e altre situazioni di necessità. Resta consentito il rientro presso la residenza, domicilio, abitazione e seconda casa (anche fuori regione, salvo provvedimenti restrittivi regionali). All’interno del proprio comune  resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”, dalle 22 alle 5. Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

SCUOLE– Il decreto del 1° aprile prevede che in qualsiasi zona gli asili nido, le elementari e la prima media siano comunque in presenza. Una norma non derogabile, salvo casi eccezionali. Con la zona arancione, scatta la didattica in presenza integrale per la seconda e la terza media. Per le superiori vale l’ordinanza che ha disposto per ogni aula la presenza fino al massimo del 50%.

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE– Ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione non potranno servire ai tavoli ma si limitano alla consegna a domicilio e all’asporto. In quest’ultimo caso è consentito fino alle 22. Fino alle 18 per i bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3). È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti.

NEGOZI– Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Restano comunque chiusi cinema, teatri, sale bingo e centri scommesse. 

SPORT–  Sono consentite la passeggiata e l’attività sportiva all’aperto in forma individuale. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

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