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Nella seduta ordinaria di Consiglio Comunale di Stignano di lunedì 13 settembre 2021, ore 18.20

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Sulla proposta di deliberazione di cui al punto 3) dell’o.d.g. inerente “Conto di bilancio di esercizio finanziario 2020 – Esame ed approvazione”.

I Consiglieri Comunali di minoranza aderenti al Gruppo Consiliare intestato, come presenti in seduta e che sottoscrivono il presente atto, rilevano preliminarmente la irregolarità della deliberazione proposta per l’approvazione al Consiglio Comunale per le ragioni di seguito esposte.

Omesso deposito della documentazione relativa al rendiconto di gestione e conseguente violazione dell’art. 227 del Testo Unico degli Enti Locali / D- Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000.

Si premettono ed evidenziano preliminarmente i seguenti riferimenti.

  • Con deliberazione n. 35 del 09.08.2021 (pubblicata all’albo online il 10.08.2021 al n. 479/2021) la Giunta Comunale provvedeva alla “APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2020 E RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 237, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA 6, D. LGS. N. 118/2011)”.
  • Con nota prot. n. 5314 del 26.08.2021 il Sindaco faceva effettuare ai Consiglieri Comunali la notifica della DIFFIDA della Prefettura recante prot. n. 0097582 del 24.08.2021 (acquisita al protocollo comunale n. 5280 del 25.08.2021).
  • Risulta in atti la “Relazione dell’organo di revisione – sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto Anno 2020” (di cui è stata stamane estratta copia)recante sul frontespizio l’acquisizione in entrata al protocollo del Comune al n. 5512 del 07.09.2021. Detta relazione reca la firma nel finale del documento (non datato) nel mentre alla pagina 3 della composizione vi è  un “Verbale n. 11 del 31.08.2021” con il quale l’Organo di revisione “approva,  l’allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare ecc.ecc.” che, tuttavia, conclude con l’apposizione – non sottoscritta – della dicitura “L’organo di revisione”.
  • Nella relazione del Revisore si legge in introduzione che in data 20.08.2021 ha ricevuto la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2020, approvati con delibera della g.c. n. 35 del 09/08/2021 (sopra citata) “completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):
  • Conto del bilancio;
  • Stato patrimoniale;

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo”.

  • Il Revisore, peraltro, fa riferimento alla regolarità delle variazioni di bilancio del 2020 che enumera nel totale di n. 5 e nelle tipologie sebbene richiamato nello schema ne omette poi la specifica.
  • Nell’anno precedente per il “Rendiconto della gestione esercizio 2019”, con prot. n. 4186 del 29.06.2020 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario pro-tempore dott. Leo Staiti, è stata data all’Albo Pretorio (pubblicazione n. 290/2020 dal 01.07.2020 al 16.07.2020) ed ai Consiglieri Comunali “Comunicazione deposito atti” (ai cui contenuti integrali  della nota ci si richiama) e ciò per il termine corretto di almeno 20 gg. in quanto il Consiglio Comunale ha poi proceduto all’approvazione del Conto di che trattasi nella seduta del 24.07.2020 – deliberazione n. 11.

Tanto premesso e considerato, con la presente si intende eccepire e contestare la regolarità dell’operato preliminare al procedimento di approvazione del Conto Consuntivo Anno 2020 posto all’esame del Consiglio Comunale in questa seduta ritenendo conseguentemente illegittima la eventuale deliberazione di approvazione poiché è stato totalmente omesso il deposito degli atti di rito per i 20 giorni prescritti dall’art. 227 del T.U.E.L.

Si intende in particolare evidenziare che tale omissione risulta ingiustificata ed insanabile anche in considerazione che, come si evince dall’iter sopra richiamato, tanto il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale quanto il Responsabile del Servizio Finanziario (nonché l’Organo di Revisione e lo stesso Segretario Comunale) avrebbero potuto benissimo prestare cura al corretto svolgimento degli adempimenti preparatori della seduta.

Il tutto evidenziando che i tempi utilizzati ed intercorsi tra i vari adempimenti citati consentivano benissimo ed ampliamente la disponibilità dei 20 giorni prescritta dalla normativa:

  • Il termine di legge per l’approvazione era il 31 luglio; la Giunta Comunale è intervenuta il 09 agosto; il Revisore ha ricevuto il 20 agosto; il 25 agosto è pervenuta la diffida; il 7 settembre è stato acquisito il parere/relazione del Revisore; il 6 settembre con avviso prot. 5487 si convoca il Consiglio Comunale e, frattanto, nulla degli atti obbligatori previsti viene messo a disposizione dei Consiglieri Comunali, nonostante una totale disponibilità addirittura di giorni 34 (diconsi trentaquattro) sin qui, successivi alla pubblicazione della deliberazione della Giunta Comunale, e ben 24 (diconsi ventiquattro) successivi alla ricezione degli atti da parte dell’organo di revisione.

Appare, pertanto, incontestabile la violazione del diritto di tutti i Consiglieri Comunali e, comunque, certamente per quelli appartenenti a questo Gruppo Consiliare del diritto garantito dalla normativa specificamente citata che fissa un termine minimale che non può essere ridotto nemmeno in sede regolamentare. Tantomeno giova invocare lo stato e condizione di diffida sopravvenuti od il rischio della procedura di scioglimento dell’organo consiliare di cui all’art. 141 del TUEL, poiché quanto sopra dettagliatamente indicato evidenzia che vi sarebbero stati tutti i tempi utili ed idonei a garantire il rispetto della prescrizione, l’effettuazione del deposito degli atti (addirittura totalmente omesso). Senza ulteriormente rilevare che la stessa Prefettura di Reggio Calabria ha notevolmente facilitato l’iter con una consistente tolleranza (ben 24 giorni) nella emissione della diffida che per consuetudine veniva emessa dopo soli 5 dalla scadenza del termine utile al Consiglio Comunale.

In realtà si è in presenza di una consapevole e, comunque, colpevole violazione dei diritti di tutti i Consiglieri Comunali atteso che l’inosservanza del termine e addirittura la totale omissione del deposito degli atti in questione ledono la possibilità per gli stessi di esercitare le proprie prerogative assembleari ed intervenire alla discussione, impedendo cioè una deliberazione consapevole e documentata.

Il Giudice Amministrativo (T.A.R. Campania-Salerno, sez. II, sentenza 29 ottobre 2019, n. 1868) ritiene che “la compressione del termine riconosciuto ai consiglieri non può neppure essere giustificata in base alla circostanza che il Comune ha consapevolmente omesso l’approvazione del conto consuntivo nei termini di Legge, perché ciò significherebbe consentire di opporre a proprio favore circostanze scaturenti da una propria condotta inadempiente”.

Eppure, ancor più grave nel nostro caso, si è inteso totalmente saltare il procedimento di garanzia e trasparenza sebbene i tempi lo consentissero.

Incompleta e carente composizione degli atti assoggettati all’approvazione in occasione della seduta consiliare di esame ed approvazione del “Conto al Bilancio di esercizio 2020”.

Gli atti contenuti nel fascicolo di proposta di deliberazione si limitano alla presenza degli stampati inerenti i riepiloghi del conto prescritti dal D. Lgs. N. 118/2011 ed, invero, ad avviso di questo Gruppo Consiliare avrebbero dovuto essere altresì presenti – in occasione dell’accesso effettuato stamane dal capogruppo Candia con il Consigliere Guido per la preventiva visione degli atti, nonché per l’esame in seduta – anche lo “Stato Patrimoniale” citato dal Revisore e gli inventari dei beni aggiornati; gli elenchi dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; l’eventuale elenco dei crediti inesigibili e quanto dettagliatamente previsto dall’art. 11, comma 4, del D. Lgs. 118/2011. Infine non risultano presenti gli atti relativi agli adempimenti sugli agenti contabili ed in particolare il conto reso dal Tesoriere; gli atti amministrativi inerenti e preliminari all’approvazione del Conto (sia deliberazioni di Giunta Comunale che determinazioni gestionali) che non debbono essere desunte dai Consiglieri Comunali ma rilevati adesso.

Inoltre, pur con lo strettissimo tempo disponibile per vagliare equilibratamente gli atti sottoposti all’esame di questo Consiglio, si può rilevare che risultano: ingiustificate mancanze di opportuna numerazione delle pagine nella relazione; errori nella esposizione delle spese per macroaggregati; oltre alla mancata possibilità di verifica dell’aggiornamento degli inventari anche la mancanza dei risultati attivi e passivi dello stato patrimoniale di cui non si riportano nemmeno i totali; mancata indicazione da cosa risulti il disavanzo di amministrazione riportato nel prospetto del risultato di amministrazione e le relative modalità di ripiano.

Questo Gruppo Consiliare, anche in considerazione che già in precedenza proprio in occasione dell’esame di bilanci di previsione o consuntivi ha avuto modo di contestare la tempestiva ed utile preventiva notifica degli avvisi di convocazione delle sedute consiliari e ciò limitandosi alla reiterata protesta ma poi desistendo da diverse azioni in sede giurisdizionale, ritiene ora di esprimere per le ragioni sopra evidenziate il proprio voto contrario alla deliberazione proposta e di comunicare da subito che assumerà ogni ulteriore iniziativa per opporsi alla definitiva esecutività dell’atto eventualmente approvato dalla maggioranza che si riserva di impugnare nelle sedi competenti, oltre che per evidenziarne la violazione dei diritti dei Consiglieri Comunali tutti e della minoranza assembleare.

I sottoscrittori chiedono espressamente che il presente atto venga accluso integralmente in originale al verbale di seduta ed alla deliberazione di riferimento. ______________________                         ____________

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