Gio. Mar 28th, 2024

A causa di un’ingestibile situazione legata alle attività di testing per fine isolamento, quarantena o sorveglianza, Occhiuto ha firmato un’ordinanza per semplificare la situazione

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CATANZARO – Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto ha firmato un’ordinanza che consente di uscire dalla quarantena grazie ad un test rapido e per regolamentare di conseguenza, l’inizio e il termine dell’isolamento. Anche con un test rapido negativo si potrà uscire dall’isolamento o dalla quarantena.

«Per l’esecuzione dei tamponi di fine isolamento e/o quarantena e di auto sorveglianza per il Covid, in alternativa all’Azienda sanitaria provinciale – è scritto nell’ordinanza – è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e riconosciuti come abilitati».

Per farla breve si entra in isolamento/quarantena con un test rapido (non è più necessario il molecolare) e si può anche uscire dal periodo di isolamento sempre con un test rapido negativo. Sarà possibile effettuare i test rapidi anche nei Dipartimenti di Prevenzione delle ASP e in strutture designate, dai Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta; nei laboratori di analisi e di patologia clinica accreditati e/o autorizzati con il Servizio Sanitario Regionale, a prescindere dalla configurazione funzionale in termini di settori specializzati; nelle farmacie aderenti al protocollo d’intesa del 5 agosto 2021.

E’ stato sancito che la trasmissione, con modalità anche elettroniche, del referto con esito negativo al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

Ecco alcuni dettagli dell’ordinanza n.5 firmata ieri, 10 gennaio, dal governatore Occhiuto:

– Per l’esecuzione dei tamponi di fine isolamento e/o quarantena e di auto sorveglianza (nei casi indicati) SARSCoV-2/COVID-19, in alternativa all’Azienda Sanitaria Provinciale, è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati.

– Per la definizione di caso confermato COVID-19 e per la conseguente disposizione di isolamento, il test antigenico positivo rispondente alle performance minime indicate dal Ministero della Salute (> 80% di sensibilità e > al 97% di specificità e compreso nelle liste dell’Health Security Committee (HSC), eseguito dagli erogatori pubblici e privati all’uopo abilitati, non necessita di conferma con test RT-PCR (molecolare).

– Nelle more dell’emanazione di ulteriori specifiche procedure anche relative alle modalità informatizzate dei flussi di comunicazione, sono adottate le indicazioni in allegato 1 alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante e sostanziale, finalizzate alle modalità di fruizione del servizio, alle informazioni da acquisire in sede di esecuzione del tampone, alle modalità di comunicazione dei flussi informativi di output, tenendo conto che devono essere garantiti i requisiti già fissati nell’Ordinanza n. 15/2021, nonché quelli previsti nell’aggiornamento delle circolari del Ministero della Salute relative all’isolamento/quarantena e l’inserimento dei dati di tutti i tamponi eseguiti, nei sistemi di tessera Sanitaria (TS) e nelle piattaforme regionali individuate, anche ai fini delle rendicontazioni giornaliere nazionali.

– Si raccomanda ai Commissari dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dell’Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Materdomini di Catanzaro, di garantire, anche utilizzando eventualmente le procedure in deroga consentite per l’emergenza, la puntuale acquisizione dei reagenti necessari alle attività di sequenziamento genomico dei campioni, con cadenza settimanale, per i rispettivi laboratori che già eseguono tale attività. L’attività regionale di sequenziamento genomico sarà oggetto di apposita procedura operativa, da approvarsi con atto ulteriore e distinto.

– Si raccomanda inoltre, a tutti i Management delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, di garantire, anche utilizzando eventualmente le procedure in deroga consentite per l’emergenza, la puntuale acquisizione dei DPI, inclusi i tamponi molecolari, antigenici e i kit diagnostici di laboratorio stimati come necessari ad affrontare le successive fasi dell’emergenza.

– Si dà atto che le disposizioni di cui alla presente Ordinanza possono essere oggetto di ulteriori modifiche ed integrazioni, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative nazionali. L’ordinanza – si legge ancora – potrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche a seconda dell’andamento della pandemia e del sopravvento di nuove disposizioni governative.

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