Gio. Apr 25th, 2024

Il Prefetto, facendo seguito alla nota di confutazioni inoltratagli dal Presidente del Consiglio Comunale di Stilo (Prot. n. 9190 del 07/12/2022) con la quale quest’ultimo avocava a se stesso il potere di valutare l’opportunità di convocare il consiglio comunale in seduta di seconda convocazione, scrive nuovamente al Presidente, Salvatore Sabatino e alla Segretaria, Maria Rosa Diana,

Continua dopo la pubblicità...


IonicaClima
amaCalabria
Calura
MCDONALDAPP
InnovusTelemia
stylearredamentiNEW
E120917A-0A80-457A-9EEE-035CEFEE319A
FEDERICOPUBB
CompagniaDellaBellezza00
previous arrow
next arrow

a)            inoltrando il parere “Richiesta di riunione del consiglio comunale ex art. 39, comma 2 del TUEL. Termine Territorio e autonomie locali – 16 Maggio 2017 – Categoria – 05.02.04 Convocazione e presidenza”.

b)           dicendosi in attesa di conoscere le determinazioni assunte.

Il Prefetto aderisce “testualmente” all’orientamento ministeriale: dovendosi ritenere che, nell’arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri.

Il Prefetto ribadisce che fa salvo l’intervento sostitutivo nei termini previsti dalla norma.

La pervicacia con la quale il Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Sabatino, si oppone alla convocazione del Consiglio Comunale certamente racconta una storia che non ha solo rilevanza amministrativa ma pure sociale.

Il timore è che si stia mettendo in atto un’azione che comporta grave rischio per l’esercizio del mandato consiliare e che abbia per obiettivo strutturale l’inagibilità democratica del civico consesso.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Sabatino, afferma che resta nella discrezione della sua funzione il riconoscimento, o meno, dei diritti dei consiglieri comunali, quando non vuole tenere in alcun conto che la convocazione del consiglio su richiesta di un quinto dei consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, del TUEL ” … è tutelata in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell’ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia, Sez.1, 25 luglio 2001, n.4278).

L’orientamento che vede riconosciuto e definito “… il potere dei consiglieri di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo” come “diritto”, è dal legislatore, quindi, ormai ampiamente consolidato (sentenza T.A.R Puglia, Lecce, Sez. I del 4 febbraio 2004, n.124): ma tutto ciò non importa al Presidente del Consiglio Comunale.

I consiglieri Comunali di Minoranza

Giuseppe DUVA, Romina LEOTTA e Antonio MARRAPODI

Print Friendly, PDF & Email