Ven. Apr 19th, 2024

Pronuncia di rigetto per Valeria Fedele. Inammissibile l’istanza di sospensiva della sentenza che ha dichiarato la sua ineleggibilità

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Ancora una pronuncia di rigetto per Valeria Fedele, che vede dichiarata inammissibile l’ennesima istanza di sospensiva della sentenza che ha pronunciato sulla sua ineleggibilità, surrogando nelle funzioni di consigliere regionale l’avvocato Antonello Talerico. L’istanza già presentata una prima volta in Corte d’appello era stata dichiarata improcedibile per un errore di allegazione da parte del difensore della Fedele, che non aveva provato la pendenza del ricorso per Cassazione che aveva già presentato. La nuova istanza di sospensione avanzata in data il 3 aprile 2023, è stata dichiarata inammissibilità per carenza di interesse, per come rilevato correttamente dal collegio difensivo del neo Consigliere regionale, difeso dagli avvocati Jole Le Pera, Anselmo Torchia e Luisa Torchia.

Rigettato ricorso sull’ineleggibilità di Fedele

I difensori, infatti, avevano eccepito nella propria comparsa di costituzione l’inammissibilità dell’istanza, per essere stato il provvedimento di surroga già posto in esecuzione a far data dal 13 febbraio 2023, data in cui l’avvocato Talerico è stato immesso nelle funzioni di consigliere Regionale, come risultava dalla nota 16 febbraio 2023 del sirigente del settore Segreteria Assemblea e Affari Generali del Consiglio Regionale e dai verbali di assemblea del Consiglio regionale. La Corte d’appello ha quindi rilevato e dato atto che la sentenza impugnata avesse già ricevuto completa esecuzione, ragion per cui non poteva trovare applicazione l’art 373 c.p.c., che conferisce al giudice facoltà di sospendere l’esecuzione e non anche l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Non solo, la Corte di merito, aderendo alla difesa sostenuta da Talerico, ha anche sottolineato come l’ art. 22 comma 8 d.lgs. n. 150/2011, norma speciale che disciplina i ricorsi elettorali, prevede espressamente la sospensione degli effetti della decisione sino e non oltre il secondo grado di giudizio. Ne consegue quindi l’impossibilità di ottenere una sospensione della pronuncia.

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