Ven. Mar 29th, 2024

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia? «Deve in effetti riconoscersi un certo grado di genericità delle stesse, essendosi quasi sempre risolte in affermazioni di appartenenza degli imputati, a seconda dei casi, alla cosca Rosmini o alla cosca Zindato, ma senza la rappresentazione di circostanze specifiche suscettibili di essere precisamente riscontrate». L’intraneità alle cosche? «Molto difficile è risultata la contestualizzazione dell’appartenenza mafiosa degli imputati». Il “peso” delle intercettazioni? «Molte intercettazioni di conversazioni restituiscono vicende che solo in maniera generica possono essere dimostrative della caratura mafiosa degli imputati, non possedendo significato univoco».

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Per la Corte d’Appello che ha emesso la sentenza “Cemetry boss”, escludendo il reato principe contestato dalla Dda – l’associazione mafiosa – e ribaltando ben cinque delle sette pesanti condanne inflitte in primo grado dal Gup, sono alcuni dei temi attorno a cui si sviluppano le motivazioni della decisione riguardo l’organizzazione ritenuta dominante nei quartieri Modena, Ciccarello, San Giorgio Extra e via Pio XI, e che nello specifico aveva messo le mani sul cimitero del rione Modena, il secondo camposanto più grande della città, dove secondo le conclusioni degli inquirenti buona parte dei lavori relativi alla tumulazione e all’estumulazione delle salme, all’edificazione e alla ristrutturazione delle cappelle funerarie sarebbe stata affidata esclusivamente alle ditte «vicine o espressione» degli ambienti della criminalità organizzata.

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