La stagione estiva ovviamente è quella in cui sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali si susseguono con la presenza di moli turisti.
La F.i.v.a. (Federazione Italiana Venditori Ambulanti ) della provincia di Reggio Calabria è impegnata in questi giorni a fornire le indicazioni ai propri iscritti ,soprattutto del settore alimentare impegnati in eventi che permettono e prevedono la vendita di alimenti e la somministrazione, ma anche a coloro che si avvicinano a questo settore senza le adeguate competenze e con il rischio di gravi violazioni.
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L’esercizio dell’attività ambulante di commercio nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande è in linea generale consentito e subordinato al possesso di almeno uno fra i seguenti requisiti (comma 6art.71 legge 59/2010) :
-attestato di partecipazione ad un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti;
-avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera in tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
-essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso degli studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, alberghiera o diploma equivalente.
Si ricorda pero’ che l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (Scia e versamento diritti istruttoria) ) priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti suddetti previsti dal comma 6 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Questa importante semplificazione ( escluso il settore superalcolici) introdotta con l’art. 41 legge 35/2012 permette anche ad esempio alle Associazioni e alle Parrocchie costituite e legalmente riconosciute e registrate , di poter operare in occasioni particolari (non continuative) sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti .
La lotta all’abusivismo commerciale rimane sempre una priorità per la Federazione a tutela dei diritti di chi opera da anni nel rispetto delle norme, ma diventa anche imprescindibile quando si parla di alimenti , la cui conservazione e preparazione non può essere lasciata a interpretazioni e può portare anche a gravi violazioni punibili con multe da 3000.00 a oltre 15000.00 euro
È in atto una campagna di informazione e sensibilizzazione attraverso il dialogo con le Amministrazioni ( in attesa che vengano attuate le indicazioni della Direttiva Europea Servizi a livello regionale prima e successivamente locale), gli uffici Asp del territorio e le FF.OO. per il rispetto delle indicazioni in materia .
Fiva Confcommercio Reggio C.