Ven. Apr 26th, 2024

Sentenza del Consiglio di Stato. Troppo ampio il divario tra Mascaro e Pegna ma si voterà comunque nelle quattro sezioni

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 Il Consiglio di Stato (seconda sezione) composto dal presidente Gianpiero Paolo Cirillo e dai consiglieri Manzione, Ciuffetti, Guarracino e Addesso, in parte ha rigettato e in parte dichiarato inammissibile l’appello principale e ha dichiarato improcedibile l’appello incidentale. I fatti si riferiscono alla sentenza del Tar dello scorso dicembre che aveva stabilito la ripetizione delle operazioni di voto a Lamezia Terme in quattro sezioni, accogliendo le richieste di due candidati a sindaco, Massimo Cristiano e Silvio Zizza. A questa sentenza, però, con il supporto del Movimento Cinque Stelle, ha fatto appello proprio Zizza, sostenuto dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, chiedendo il totale annullamento dell’esito elettorale.

Anomalie e scioglimento dell’Ente

Secondo Silvio Zizza, infatti, la sentenza del Tar avrebbe deliberatamente omesso di valutare «la gravità, la rilevanza ed il numero delle illegittimità riscontrate che, invece, erano tali da dover determinare la caducazione di tutte le operazioni di voto» tanto più che il Comune di Lamezia era già stato sciolto per infiltrazioni mafiose quando era già stato guidato da Paolo Mascaro. Per il Consiglio di Stato, invece, il motivo è in parte generico e in parte inammissibile, sia dove si riferisce alle anomalie non accolte dal Tar, sia nel riferimento al precedente scioglimento dell’Ente. In più, riguardo al rinvenimento di una scheda con firma difforme nella sezione n.3, non ci sarebbe nulla da eccepire rispetto alla regolarità già accertata dal Tar. «La lamentata “intrusione” della “scheda ballerina” nella sezione n. 3, si configura come una censura nuova e, per tale ragione, inammissibile». All’esito della verificazione, infatti, è emersa l’esatta coincidenza tra la somma dei voti validi per ciascun candidato sindaco, trascritti nel verbale, ed il totale degli stessi, entrambi pari a 324 voti.

Irregolarità e genuinità del voto

Il candidato Silvio Zizza, inoltre, aveva censurato la sentenza del Tar nella parte in cui ha degradato a «mere irregolarità le cancellature e le correzioni, la contraddittorietà di risultanze tra i due esemplari di verbale o tra parti dello stesso verbale». Il Consiglio di Stato ha però confermato il quadro già emerso, giungendo alla stessa conclusione del Tar ovvero che le anomalie denunciate non avessero influito sulla genuinità del voto, ad eccezione delle sezioni 2,44,73 e 78 dove dovranno ripetersi, effettivamente, le operazioni di voto. Per i giudici, inoltre, è impossibile arrivare all’annullamento dell’intera elezione, una richiesta, che non può tradursi sul piano processuale «in una astrattezza delle contestazioni afferenti, in via generale e generica, all’intera vicenda elettorale». 

«Un generale disordine ma nessuna alterazione del voto»

L’appello di Silvio Zizza riguardava anche la sentenza nella parte in cui non ha disposto la verificazione in relazione alle sezioni 9,12,26,32,34,36,40,48,52,54,55,56,68,72. Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha confermato le disposizioni del Tar che aveva già rilevato come «le contestazioni relative alle operazioni delle sezioni sopra indicate si appuntavano su mere irregolarità formali che non richiedevano attività istruttoria mediante verificazione». Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, gli elementi emersi nel corso del giudizio hanno confermato un generale disordine ed una scarsa precisione nella compilazione della documentazione ad opera degli operatori di seggio, ma non rivestono quel carattere di autosufficienza ai fini della «non genuinità dell’espressione di voto che il ricorrente vorrebbe attribuirgli». È necessario, infatti, che le irregolarità siano accompagnate da elementi di riscontro che lascino supporre «un disegno di deliberata alterazione del voto, tale da renderne irrimediabilmente opaco l’esito». 

Mascaro rimarrà comunque sindaco

La decisione del Consiglio di Stato, però, sottolinea anche un aspetto non di poco conto. Perché – scrivono – come «rilevato dalla stessa difesa, poiché la differenza tra il candidato proclamato sindaco Mascaro ed il secondo Ruggero Pegna è di ben 5.260 voti e poiché il totale dei voti espressi nelle quattro sezioni in esame è di 1.267, anche a voler attribuire l’intera dotazione di voti al secondo candidato e zero a Mascaro (1.267-405 che sono i voti che il candidato Pegna ha già ottenuto nelle quattro sezioni e che non possono essere conteggiati due volte)il divario rimarrebbe in ogni caso rilevante». Paolo Mascaro, in ogni caso, rimarrebbe il sindaco eletto di Lamezia e dunque nessuna ulteriore utilità può derivare «dall’eventuale convalida delle operazioni nelle rimanenti 4 sezioni, come richiesto nell’appello incidentale».

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