Sab. Apr 27th, 2024

Si compone di 2.437 pagine la motivazione della sentenza d’appello del maxiprocesso “Mandamento Ionico” che ha interessato 79 imputati, 35 dei quali condannati a 7 secoli di reclusione, mentre per gli altri imputati la Corte di appello di Reggio Calabria (presidente Lucia Monaco, consiglieri Concettina Garreffa e Francesco Jacinto), ha riconosciuto 9 prescrizioni; 2 ne bis in idem; non doversi procedere per 2 imputati deceduti; 17 assoluzioni e 14 conferme dell’assoluzione di primo grado.

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La sentenza è suddivisa in paragrafi riguardanti la trattazione di un reato-fine o di una posizione associativa e reca l’incipit riepilogativo del fatto contestato, la riproduzione integrale dello stralcio della sentenza di primo grado, l’esposizione dei motivi d’appello, in molti casi «la rivalutazione critica degli elementi istruttori», in ultimo l’esposizione delle regioni della decisione. In via generale i magistrati reggini evidenziano che l’esito dell’inchiesta “Mandamento Ionico”, che è stata coordinata dalla Dda di Reggio Calabria e si è fondata sulle indagini del Ros dei Carabinieri, nonché dal Gruppo Carabinieri di Locri, che ha riguardato 18 “locali di ’ndrangheta”, offre una conferma alla conclusione a cui era già pervenuta la sentenza “Crimine”: «In merito al modello organizzativo della ’ndrangheta reggina che la differenzia rispetto alla struttura tipicamente verticistica prediletta, almeno un tempo, da Cosa Nostra. Occorre, però, prestare attenzione che la conservazione dell’autonomia nell’attuazione del programma criminoso da parte di ciascun locale – scrivono i magistrati di Piazza Castello – non vale a inficiare l’unitarietà dell’organizzazione.

Ciò per la ragione che il quid novi del processo Mandamento rappresentato dall’essere stato indirizzato il fuoco dell’accertamento sulla realizzazione dei reati-fine, posti alla base del programma associativo, ha messo in discussione l’assolutezza della regola secondo cui le scelte sulle azioni delittuose da compiere fosse esclusivo appannaggio dei singoli locali, facendo emergere, viceversa, l’esistenza di meccanismi volti a determinare l’esercizio di poteri sussidiari da parte delle figure di vertice del sodalizio, capaci di condizionare la vita operativa delle organizzazioni territoriali».

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