Sab. Apr 27th, 2024

Ricorso respinto. Si riparte dalla serie D. Per il Consiglio di Stato tutto regolare e nessuna disparità di trattamento per la Reggina

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“Le censure dedotte dall’appellante sono del tutto generiche e mirano, in sostanza, a ottenere una sorta di esonero dalle procedure e dagli adempimenti ordinariamente previsti per l’iscrizione ai campionati di calcio, in violazione della nota autonomia dell’ordinamento sportivo, e della esigenza di salvaguardia del superiore principio di par condicio dei partecipanti ai campionati”. E’ la motivazione finale apparsa nella sentenza ufficiale del Consiglio di Stato che ha respinto l’appello della Reggina calcio per l’accesso alla Serie B.

Le osservazioni del Consiglio di Stato: “Nessuna disparità di trattamento tra Lecco e Reggina […] Lasso di tempo congruo per pagare”

“Nel caso della Reggina, il termine fissato dall’ordinamento sportivo al 20 giugno 2023 non può subire deroghe ad opera di un ordinamento giuridico esterno a quello sportivo, se non negli stretti limiti in cui l’ordinamento sportivo vi consente, e nella specie tali limiti non sono stati rispettati”, è riportato nella sentenza odierna (presidente: Giovanni Nicolò Lotti; estensore: Gianluca Rovelli). “Inoltre, dal punto di vista fattuale, mentre la società Calcio Lecco era nella oggettiva impossibilità di rispettare il termine del 15 giugno 2023 avendo acquisito il titolo sportivo solo in data 18 giugno 2023 non per sua scelta, ma perché l’Autorità sportiva competente ha calendarizzato la finale di play-off per il 18 giugno 2023, la società Reggina, che, avrebbe dovuto pagare l’intero debito tributario e previdenziale entro il 20 giugno 2023, essendo stata la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria pubblicata il 12 giugno 2023, ha disposto comunque di un lasso temporale congruo per pagare, entro il 20 giugno 2023, in luogo dell’intero debito fiscale, una quota ben più esigua (il solo 5% della sola sorte capitale)”, continua il dispositivo di sentenza. “Consentire, nel caso della Reggina, una deroga del termine perentorio avrebbe comportato una vistosa e inaccettabile violazione della par condicio delle società calcistiche aspiranti all’iscrizione al campionato di serie B e delle regole di corretta concorrenza tra tali società, che esigono da parte di tutte, con le stesse modalità, il corretto assolvimento dei debiti fiscali e previdenziali”, conclude l’atto del Consiglio di Stato.

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