Dom. Giu 2nd, 2024

“Il Tribunale civile di Catanzaro – Sezione Specializzata in Materia di Imprese – si e’ pronunciato sul ricorso per la sospensione dell’efficacia della delibera assembleare del 21 giugno 2017 e della delibera consiliare del 27 giugno 2017 della Sacal promosso dai consiglieri Adele e Renato Caruso e dal socio Lamezia Sviluppo S.r.l.”. Lo riferisce un comunicato diramato dalla responsabile Relazioni esterne della Sacal, Tiziana Ferragina. “Le delibere impugnate afferiscono, in particolare – si aggiunge – l’assetto dei poteri delegati al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sacal e gli emolumenti riconosciuti al Consiglio ed al medesimo Presidente. Il Tribunale civile di Catanzaro, in accoglimento delle tesi difensive svolte dalla Sacal per il tramite dei propri legali, avvocato Maurizio Martinetti (Studio Ripa di Meana) e professore avvocato Valerio Donato, ha sostanzialmente disatteso le domande svolte dagli amministratori Renato e Adele Caruso e dal socio Lamezia Sviluppo S.r.l., difesi dall’avvocato Pasquale Barbieri, confermando la liceita’ dell’operato degli organi della Sacal. In via di sintesi, con il sopra citato provvedimento – e’ detto ancora nella nota – il Tribunale adito ha: ritenuto non configurabili le denunciate violazioni degli articoli 2366, 2367 e 2381 c.c. e degli art. 8, co. 4, e 11, co. 4, dallo statuto sociale di SACAL, ritenendo corretto il rilascio di preventiva autorizzazione assembleare anche con riguardo alle disposizioni dell’art. 11, co. 9, lett. a) del D.lgs. n. 175/2016; riconosciuto che l’attribuzione delle deleghe di gestione ad un solo membro del Consiglio trovi fonte diretta nella delibera consiliare del 27 Giugno 2017, immune altresi’ da vizi formali con riguardo al termine di convocazione; ritenuto che la provenienza dal solo Presidente della convocazione assembleare sia irregolarita’ formale non idonea a giustificare la sospensione della delibera assembleare del 21 giugno 2017”. “Con riguardo agli emolumenti deliberati a favore del Presidente e del Consiglio di amministrazione – conclude il comunicato – il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che il deliberato degli organi di Sacal rispetti il combinato disposto degli artt. 4, co. 4, D.L. n. 95/2012 e art. 11, co. 6, D.lgs. n. 175/2016”.

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