Dom. Giu 2nd, 2024

In data 30 Settembre u.s. il consiglio comunale di Gerace doveva
deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto Comunale. A
tal proposito l’apposita Commissione presieduta dal Vicesindaco
Dott. Salvatore Galluzzo, presentava la bozza in Consiglio ma
alcune lacune venivano messe in evidenza dall’intervento del
Consigliere Varacalli del gruppo di minoranza “Uniti per Gerace”,
il quale rilevava che la Commissione si era riunita una sola volta e
in tale riunione stravolgeva lo Statuto, tuttavia ad occhio nudo è
stato subito chiaro che si trattava di un copia e incolla, basti
considerare che si fa riferimento nella bozza ancora alle “Province”
e non alla “Città metropolitana” oppure che all’art. 59 della bozza
si discorre di revisore rieleggibile mentre la legge prevede che sia
la prefettura a designarlo ovvero al comma 6 si prevede che il
presidente del Consiglio sentito il Sindaco (quando nel nostro
Comune sindaco e presidente è un unico soggetto) può proporre la
revoca di uno dei revisori (nel nostro comune è prevista la presenza
di un unico revisore).
Tralasciando altre criticità segnalate, viene anche proposto dal
consigliere Varacalli l’inserimento di un punto che ritiene essere
fondamentale per ogni ente comunale ossia: “Il comune di Gerace
ripudia le mafie e ogni altra forma di organizzazione criminale
considerandola una grave violazione dei diritti fondamentali
dell’individuo e della pacifica convivenza della comunità. Al fine
di prevenire impedimenti e ostacoli prodotti dalle suddette
organizzazioni criminali è prerogativa dell’ente promuovere lo
sviluppo della legalità nella società civile avvalendosi, a tal fine,
anche di forme di cooperazione con altri comuni; l’ente si
costituisce parte civile all’interno di processi giudiziari riguardanti
fattispecie di reato riconducibili a mafie e/o ad altre organizzazioni
criminali e in tutti i casi in cui ove sia tecnica possibile secondo le
norme procedurali e penali e nell’interesse della città.”
E’ bene precisare che la commissione era composta oltre che dai
consiglieri di maggioranza, anche dal consigliere di minoranza
Lizzi del gruppo “Svolta in Comune” il quale è stato anch’esso
favorevole al rinvio riconoscendo che la bozza di Statuto così come
era impostata non poteva essere consona per l’ente comunale.
Tuttavia, il presidente della Commissione Galluzzo affermava con
grande enfasi di non accettare POLITICAMENTE un’eventuale
rinvio, pur riconoscendo che vi sono delle anomalie nella bozza e
invitava quindi tutta la maggioranza a non rinviare il punto.
Dopo tali affermazioni si ci aspettava che la maggioranza
accettasse la proposta del Vicesindaco ma attenzione, in quel
momento interveniva il Sindaco che riconosceva (pur non
ammettendolo esplicitamente) che così come presentato lo Statuto
non poteva essere accettato e chiedeva anch’esso il rinvio. Morale
della favola? Gli stessi componenti la Commissione che avevano
licenziato il documento da portare nel civico consesso votavano
anch’essi per il rinvio (compreso il vicesindaco presidente della
commissione dott. Galluzzo, il quale nemmeno ha avuto la dignità
e la coerenza di astenersi dal voto). Nei fatti si riconosceva
POLITICAMENTE che la presidenza della Commissione veniva
bocciata, dimostrando che in quest’amministrazione l’ultima parola
è e sempre sarà del Sindaco, al quale va’ riconosciuta l’umiltà di
tornare sui propri passi.
Si riporta per intero il testo dell’intervento del consigliere
Varacalli:
Senza corpo e senza anima, è questa la descrizione che merita la
bozza di Statuto che la maggioranza propone oggi
all’approvazione del Civico Consesso.
Esso viene licenziato da una Commissione che per la stesura dello
stesso si è riunita una sola volta provando a mio avviso che qui
davanti a noi abbiamo uno di quei tanti modelli standard che le
varie agenzie di formazione per gli enti locali mettono a
disposizione di tutti.
Questo Statuto non rende giustizia alla Città Di Gerace per il
semplice fatto che non è uno Statuto ma è un “indumento”
qualsiasi che può essere indossato da qualsiasi altro comune
cambiandone solo il nome.
Lodevole da parte della maggioranza l’aver affrontato il tema
della modifica dello stesso, non vi è ombra di dubbio. Nella
precedente legislatura un’altra bozza venne licenziata dalla
Commissione ad hoc dopo ben sette riunioni. Riunioni alle quali
era sempre assente l’attuale Sindaco dott. Pezzimenti e per il quale
venne comunque accolta la sua richiesta di rinviare l’approvazione
poiché, all’epoca, vi era un dibattito parlamentare in corso su
possibili riforme istituzionali.
Il fatto di non aver considerato le modifiche apportate dalla
precedente Commissione rappresentativa di tutto i gruppi
consiliari, dimostra la strada a senso unico che ha preso
quest’amministrazione. Infatti abbiamo assessori privi di deleghe e
progetti fatti passare per propri nelle testate online compiacenti.
Alcune di quest’ultime descrivono una realtà che non esiste e i cui
direttori delle stesse testate hanno determine di pagamento a firma
del Comune di Gerace per incarichi nello stesso, nonché
riscontriamo amministratori impegnati alla risoluzione di
tematiche familiari più che amministrative. Insomma, per pubblico
pudore non vado a descrivere altre situazioni che avrebbero di
certo la capacità di creare imbarazzo in tutti noi ma basti
considerare che la tanto paventata trasparenza di questa
amministrazione viene smentita dalla mancata risposta alle
interrogazioni rivolte al Sindaco dal gruppo politico che mi pregio
oggi di rappresentare. Interrogazioni poste per pubblico interesse e
delle quali ho avuto solo il disappunto del Sindaco per averle
poste, il quale si dimentica delle sue numerose presentate in
passato.
Dicevo, senza corpo e senza anima risulta essere questa bozza. Lo
Statuto in questione parla di Gerace solo nei primi articoli, poi
Gerace scompare e troviamo una serie di articoli che per la loro
scarsa chiarezza rischiano di provocare conflitti tra organi,
pubblica amministrazione e cittadini nei prossimi anni.
Mettendo da parte ogni polemica e con l’intenzione di agire per il
pubblico interesse chiedo: il rinvio del punto all’ordine del giorno;
la riunione della Commissione con incontri pubblici affinché i
cittadini possano contribuire alla realizzazione dello Statuto.
Tale richiesta è dettata da alcuni rilievi che di seguito espongo:
– All’art. 69 il Consiglio Comunale con tale approvazione oggi
violerebbe una delle teorie basilari del pubblico diritto ossia la
teoria delle fonti, laddove recita al comma 1 “Il regolamento del
consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dall’entrata in
vigore del presente Statuto.” Con la delibera di consiglio
comunale n.43 del 29.12.2016 tale regolamento risulta già
approvato. Un obbrobrio giuridico che ci viene confermato dalla
stessa Commissione dato che oggi inserisce nella bozza questo
articolo smentendo se’ stessa.
– – All’art. 9 si disciplinano le Commissioni permanenti ma non si
specifica quali sono.
– – I primi articoli dello Statuto in via di approvazione non
specificano quale siano i confini di Gerace e quali siano le sue
caratteristiche. Tale punto è importante (come del resto avviene
in tutti gli Statuti comunali) affinché l’organo consiliare quando
si troverà in futuro a dover deliberare su questioni concernenti il
territorio possa far riferimento alla norma statutaria. Pertanto si
propone di lasciare quanto già indicato nello Statuto attuale
ossia la seguente previsione: “1. La circoscrizione del Comune è
costituita dal centro, dal Borghetto, dal Borgo e da frazioni e
contrade, storicamente riconosciute dalla comunità 2. Il
territorio del comune si estende per Kmq. 28,58 confinante con i
comuni di Locri, Antonimina, Canolo, Agnana, Cittanova,
Siderno.”
– – Non è specificato nello Statuto che il Comune di Gerace è
“Centro storico di notevole interesse pubblico” come è previsto
in quello vigente. Pertanto, si chiede di inserire Al’articolo 2
comma 1: “ L’esercizio dell’autonomia statutaria e
regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti
inderogabili fissati dalla legge ed in attuazione degli articoli:
114 comma 2 Cost; 117 comma 2 lettera p) e comma 6, Cost.; e
dell’art.6 del D. Lgs. 267/2000. Il Comune di Gerace dichiarato,
ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione
della bellezza naturale e tutela paesaggistica: “Centro storico di
notevole interesse pubblico” – G.U. n.58 del 4 marzo 1969 -, è un
ente locale autonomo, espressione della propria comunità, la
rappresenta, ne promuove lo sviluppo e cura e tutela gli interessi
dei cittadini, che abbiano riferimento la vita amministrativa,
secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato,
della Regione Calabria e dell’ordinamento comunitario e
internazionale quando quest’ultimi non risultano violare i
principi fondamentali e i diritti inalienabili presenti nella
Costituzione italiana.”
– – Non è specificato che il Comune di Gerace si pregia del titolo
di Città.
– – All’ art. 67 della dicitura “Difensore Civico Non Approvato” si
ignora il significato;
– – Per dare un’anima a questo documento si chiede di inserire
all’articolo 2 un ulteriore comma: “Il comune di Gerace
promuove e concorre a garantire, nell’ambito delle sue
competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per
renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela e
salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro,
alla tutela della maternità e della pri- ma infanzia. Opera per
l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con
particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed
invalidi e comunque tutte le fasce deboli della comunità; b)
governa l’uso del territorio in modo compatibile le risorse e le
caratteristiche ambientali; c) favorisce le attività commerciali e
tutela e sostiene lo sviluppo dell’artigianato locale, con
particolare riguardo a quello artistico, adattandone iniziative
atte a stimolarne l’attività e ne favorisce l’associazionismo; d)
sostiene le attività agricole concorrendo a realizzare tutte le
infrastrutture ed i servizi di pertinenza comunale; e)promuove la
cultura e l’educazione permanente operando affinché siano a
disposizione della comunità tutte le possibilità di studio,
formazione, documentazione ed aggiornamento; f) ritiene la
pratica dell’educazione fisica e sportiva essenziale nel processo
educativo – formativo della persona anche ai fini della tutela
della salute; g) Il Comune di Gerace consapevole dell’immenso
patrimonio storico artistico e culturale che lo contraddistingue
pone la sua attività amministrativa nel rispetto e nella
valorizzazione di tale patrimonio, consapevole che esso
rappresenta la sua identità principale. A tal fine: tutela e
valorizza l’unicità del proprio patrimonio monumentale – storico
– artistico archeologico – paesaggistico ed in particolare
considera il patrimonio storico- artistico fonte di ricchezza e di
sviluppo economico e sociale, e promuove il necessario
interessamento dei più ampi circuiti turistici regionali e
nazionali e internazionali sulle peculiarità che il paese offre e
potrebbe offrire; predispone un piano organico per il turismo
che da una parte persegue gli obiettivi da raggiungere e
dall’altra individua gli interventi da effettuare mirati alla
esaltazione dei valori ambientali; Il Comune di Gerace
parimenti: a) tutela, restaura e ripristina il tessuto urbano
cittadino, i monumenti nazionali e gli antichi edifici;
b)incrementa le istituzioni comunali; c) sostiene ogni attività
culturale avente per fine principale la conoscenza e la
valorizzazione della realtà locale nelle sue espressioni storiche
di costume e di tradizioni; d)individua spazi attrezzati per
rappresentazioni teatrali; e)promuove l’interesse delle forze
economiche e culturali per incentivare attività, in armonia con
gli obiettivi della programmazione comunale, quali
rappresentazioni teatrali, mostre, concerti e quanto altro
considera necessario allo sviluppo turistico, culturale, sociale,
economico della comunità.” – Si chiede di inserire il seguente
capitolo all’interno dello Statuto poiché presente in modo poco
dettagliato.: “Deliberazioni degli organi collegiali 1. Le
deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, normalmente,
con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le
deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una
facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità
soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da
questi svolta. 2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte
di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici:
la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della
Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità
ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del
Consiglio. 3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute
del Consiglio quando si trova in stato di incompatibilità; in tal
caso è sostituito in via temporanea dal componente del
Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il
più giovane di età. 4. Gli organi collegiali deliberano
validamente con l’intervento della metà dei componenti
assegnati ( e non un terzo come da voi inserito) ed a
maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze
speciali previste espressamente dalla legge e dallo statuto. 5. I
verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco-Presidente e dal
segretario comunale. “
– – All’art. 20 si indica il numero di assessori componenti la
Giunta, sarebbe opportuno non inserire alcun numero in quanto
potrebbe variare in base a modifiche legislative future.
Aggiungere quindi “secondo quanto determinato dal TUEL”.
– – All’art. 28 per le aziende speciali viene attribuito potere
assoluto al Sindaco nella nomina svuotando il ruolo del
Consiglio Comunale. – All’art. 26 viene riportata il decreto
legislativo 163/2006 ignorando le modifiche apportate con legge
successiva.
– – All’art. 32 si evince chiaramente la copiatura della bozza da un
altro Statuto in quanto ancora si cita la Provincia e non la Città
Metropolitana – ed inoltre per quanto riguarda la gestione dei
servizi socio-assistenziali il bacino di utenza è stabilito dalla
legge regionale nr. 23 che recepisce la legge 328/2000. – All’art.
35 “Altre forme di collaborazione” si limita il Comune ad una
sola forma associativa quando la legge ne prevede almeno dieci
– – All’art. 61 si parla di un Commissariamento autoindotto dal
Sindaco stesso in caso di mancata approvazione del bilancio non
citando la normativa di riferimento. – L’art. 40 limita incarichi e
collaborazioni esterne a “soggetti in p o s s e s s o d i u n a p a r
t i c o l a r e s p e c i a l i z z a z i o n e
universitaria” (escludendo esperti di ogni tipo).
– – All’art. 47 Partecipazione popolare è eccessivo il numero di
sottoscrittori per proporre al comune petizioni.
– – All’art. 36 e 37 si cita la figura di direttore generale del
Comune non prevista per il nostro numero di abitanti.
– – All’art. 49 referendum rivedere il numero dei sottoscrittori e
del comitato promotore.
– – All’art. 51 si chiede come si faccia a rinviare all’art. 12 dello
statuto precedente se questo oggi verrebbe abrogato.
– – Al comma 8 dell’art. 51 si chiede la modifica in modo tale che
la Consulta giovanile relazioni al consiglio e non al Sindaco che
presiede la stessa consulta giovanile (cosa peraltro che
priverebbe di autonomia la stessa Consulta).
– – All’art. 59 si conferma che la Commissione non ha letto per
intero la bozza in quanto parla di revisore rieleggibile mentre la
legge prevede che sia la prefettura a designarlo. Inoltre al
comma 6 si prevede che il presidente del Consiglio sentito il
Sindaco (quando nel nostro Comune sindaco e presidente è un
unico soggetto) può proporre la revoca di uno dei revisori (nel
nostro comune è prevista la presenza di un unico revisore). –
– Il senso civico e i valori della nostra comunità devono fare in
modo che il Comune di Gerace si faccia promotore di una
legalità diffusa. Si chiede pertanto a questa pubblica assise di
inserire il seguente articolo: “Il comune di Gerace ripudia le
mafie e ogni altra forma di organizzazione criminale
considerandola una grave violazione dei diritti fondamentali
dell’individuo e della pacifica convivenza della comunità. Al fine
di prevenire impedimenti e ostacoli prodotti dalle suddette
organizzazioni criminali è prerogativa dell’ente promuovere lo
sviluppo della legalità nella società civile avvalendosi, a tal fine,
anche di forme di cooperazione con altri comuni; l’ente si
costituisce parte civile all’interno di processi giudiziari
riguardanti fattispecie di reato riconducibili a mafie e/o ad altre
organizzazioni criminali e in tutti i casi in cui ove sia tecnica
possibile secondo le norme procedurali e penali e nell’interesse
della città.”

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