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Città di Soverato, Stagione Balneare 2020 Pagina 1

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STAGIONE BALNEARE ANNO 2020 ORDINANZA N° 99
Il Sindaco
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e s. m. i.; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, come modificato e integrato con D.P.G.R. n. 206/2000; VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 2000 s.m.i.; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO il D.P.R. n. 470 del 08.06.1982; VISTA la Legge n. 121 del 30.05.2003; VISTO il D.M. della Sanità n. 29.01.1992; VISTO l’art. 105 comma 2 lettera 1, del D.L.vo 112/98; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 9 aprile 1999; VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, di approvazione del Codice della Navigazione, nonché il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 30 marzo 2004 e s. m. e i.; VISTA la Legge Regionale n. 17 del 21.12.2005; VISTO il P.I.R.; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 28.07.2007; VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 163 del 25.06.2008, all’oggetto disciplina d’uso delle aree demaniali marittime destinate alla soste delle unità da pesca professionale e per le unità da diporto; VISTO il P.C.S. adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 07/05/2020; VISTA l’ordinanza n. 7/2018 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato; VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17/05/2020; VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche del 16/05/2020 adottate dalla conferenza delle regioni e delle provincie autonome SENTITA l’Associazione Stabilimenti Balneari della Città di Soverato; DISPONE 1) DISPOSIZIONI GENERALI La presente ordinanza disciplina, la fruizione delle aree demaniali marittime, la balneazione e le attività connesse che si svolgono su tutto il territorio del comune di Soverato durante la stagione estiva dell’anno in corso; La stagione balneare per l’anno corrente è compresa tra giorno 20 maggio e giorno 31 ottobre; Nel periodo della stagione balneare devono funzionare – presso le strutture balneari la cui attività deve iniziare improrogabilmente entro il 01 giugno e terminare dopo il 15 settembre – i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono; Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d’inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, e si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”;
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Nelle spiagge libere, qualora non sia possibile garantire il servizio di salvataggio, il Comune deve apporre sulle relative spiagge segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”; 2) EMERGENZA IN MARE Al fine di consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è stato istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il seguente numero di emergenza in mare 1530 (chiamata gratuita); in alternativa potrà essere contattata la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato al n. tel. 0967/21674 – anche via radio sul canale 16 VHF -;
3) ZONE DI MARE RISERVATE Al BAGNANTI Le zone di mare riservate alla balneazione dalle ore 08:00 alle ore 20:00 sono quelle sino alla distanza di: – 150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge; – 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste alte o a picco; II limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso-arancione saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell’estremità del fronte mare dell’area in concessione; Il Comune, per le spiagge libere “intensamente frequentate da bagnanti” ed i concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a cinque metri, le cui estremità siano ancorate al fondo – nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà applicato apposito avviso.
4) ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE E’ vietata la balneazione: – Nel raggio di 200 mt dalla foce del Torrente Beltrame e del Fiume Ancinale; – Negli specchi acquei antistante l’area destinata alla sosta delle unità di pesca professionale e unità da diporto; – Negli specchi acquei all’interno di tutti i corridoi di lancio opportunamente segnalati; – Negli specchi acquei oltre mt. 150,00 dalla battigia e per tutta l’estensione della spiaggia; – Negli specchi acquei nei tratti di spiaggia antistante i massi frangiflutti ove questi siano posizionati ad una distanza inferiore a metri 5 dalla linea di battigia; – in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l’ormeggio di unità navali; – nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze
5) PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE LIBERE Sulle spiagge riservate alla libera balneazione E’ VIETATO: a) Alare e varare unità di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti da diporto trainati a braccia, ad eccezione di quelli presenti nell’area individuata tra il fosso Caramante e lo stabilimento El sombrero – lasciando una fascia di rispetto di metri 2 dal confine di quest’ultimo – in continuità all’area destinata alle unità da pesca professionale. Tali mezzi dovranno essere iscritti su apposito registro custodito ed aggiornato dall’Ufficio di “Segreteria del Sindaco” che provvederà a consegnare all’atto dell’iscrizione apposito adesivo di identificazione. Tale identificazione si rende necessaria per individuare eventuali responsabilità dal momento in cui i natanti determinano situazioni di pericolo per cose, persone e animali dovuti ad una loro cattiva conduzione e/o manutenzione; E’ consentita l’iscrizione di un solo natante per persona; su tale tratto di spiaggia è consentita la sosta solo per i natanti di proprietà di persone residenti nella Città di Soverato. b) Si rammenta che la navigazione sino ai 200 metri dalla costa dovrà essere effettuata senza l’utilizzo di propulsore a motore e vela, concordemente a quanto previsto dall’Ordinanza di sicurezza Balneare emanata dalla locale Autorità Marittima richiamata in parte motiva.
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c) Lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, gli stessi dovranno avere dimensioni dimensione non superiore ai 5 mt. Le unità comunque dovranno lasciare libera l’area di spiaggia che va dalla battigia sino a 20 metri verso monte, senza precludere in nessun caso l’accesso alla spiaggia per i bagnanti. Inoltre la movimentazione sull’arenile di dette unità potrà essere effettuata esclusivamente dalle ore 20,00 alle ore 8,00, ovvero al di fuori dei periodi dedicati alla balneazione e comunque prestando attenzione alla presenza di eventuali bagnanti. Tali mezzi dovranno essere iscritti su opposito registro custodito e aggiornato dall’Ufficio di Segreteria del Sindaco che provvederà a consegnare all’atto dell’iscrizione apposito adesivo di identificazione. Tale identificazione si rende necessaria per individuare eventuali responsabilità dal momento in cui i natanti determinino situazioni di pericolo per cose, persone e animali dovute ad un loro cattiva conduzione e/o manutenzione; È consentita una sola iscrizione per natante; d) A non residenti si autorizza la sosta, l’alaggio ed il varo sul tratto di spiaggia vietato alla balneazione ricompreso tra il fiume Ancinale e lo stabilimento balneare San Giovanni lasciando una fascia di rispetto di metri due dal confine con quest’ultimo; e) Lasciare, oltre il tramonto del sole sulle spiagge libere ombrelloni, sedi a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate. f) Abbandonare qualsiasi oggetto di tipo “buste, sacchetti, bottiglie, lattine, mascherine, guanti, bicchieri ecc.”; g) La fascia di 5 metri dalla battigia è destinata esclusivamente al libero transito ed è fatto divieto di permanenza e di posizionamento di ombrelloni, sdraio, lettini, natanti, ecc.; h) Campeggiare. i) Praticare qualsiasi gioco (es. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi e comunque nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. j) Esercitare attività (es. commercio in forma fissa, pubblicità, attività promozionale, e organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici), se non espressamente autorizzati. k) Gettare a mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere. l) Accendere fuochi: eventuali falò, dovranno essere preventivamente autorizzati. m) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione. n) Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei. o) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia. p) Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione, in particolare con fucili o pistole subacquee. q) E’ vietato su tutte le aree demaniali libere la vendita itinerante di prodotti alimentare e non alimentari nonché qualsiasi altra attività di servizio e di commercio, non espressamente autorizzata. r) E’ inoltre vietato su tutte le aree demaniali sia libere, sia in concessione “compreso il tratto di lungomare non transitabile” l’accesso, la sosta e il transito di qualsiasi tipo di autovettura, mezzo motorizzato, se non preventivamente autorizzati dall’Ufficio Demanio. s) E’ vietato incendiare rifiuti. Si precisa che ai sensi dell’art. 184, comma 2, lettera d del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: ”sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;”. t) Allo scopo di contenere la diffusione del COVID – 19 gli avventori dovranno mantenere comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Dovranno rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. Gli ombrelloni dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a 3,5 metri uno dall’altro.
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Le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, dovranno essere poste ad una distanza di almeno 1,5 m. Saranno installati appositi cartelli con le misure di prevenzione a cui attenersi stampati in più lingue.
È CONSENTITO u) l’accesso ai cani sul tratto di spiaggia ricompreso tra il fosso Marini e il tratto di spiaggia e la concessione Hotel Nettuno lasciando una fascia di rispetto di metri 20 da quest’ultimo. I cani dovranno obbligatoriamente essere tenuti a guinzaglio, indossare la museruola, accompagnati da regolare libretto sanitario delle vaccinazioni e sacchetto per la raccolte delle deiezioni. E’ PREVISTO v) nel tratto di spiaggia individuato tra il “Lido Miramare” ed il “Lido San Domenico” l’allestimento di una passerella – in corrispondenza della pubblica via dove si trovano i parcheggi dedicati a portatori di handicap con relativo percorso di collegamento – che conduce ad un ombrellone ed una sedia JOB dedicati alle persone con difficoltà a deambulare. Il servizio sarà gratuito e garantito da personale individuato dal comune; w) nel periodo di maggior afflusso, nei mesi di luglio e di agosto, il sevizio di pattugliamento delle spiagge con operatori, accompagnati dai cani di salvamento, appartenenti all’associazione SICS; x) nel periodo di maggior afflusso, nei mesi di luglio e di agosto, il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti nel tratto di spiaggia adiacente al “lungomare dell’Ippocampo”. 6) DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE E STABILIMENTI BALNEARI Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8,00 alle ore 20,00; Al fine di contenere la diffusione del COVID – 19 e di garantire maggiore disponibilità di spazi all’aperto è consentita la permanenza dei clienti e l’utilizzo dei servizi (somministrazione alimenti e bevande, take away, ecc.) fino alle 24:00 nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie. I Concessionari di strutture balneari, prima dell’apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto 2 del precedente articolo devono: – Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio per come regolamentato dall’autorità marittima. Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente disposizione nonché le tariffe applicate per i servizi resi così come previsto dalla normativa. In ossequio a quanto disposto dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 1209 del 09/04/1999, esporre, all’esterno dell’area in concessione, un cartello recante l’indicazione del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente all’area in concessione: il cartello dovrà avere formato minimo di cm. 100 x 50, dovrà recare la scritta a caratteri cubitali INGRESSO SPIAGGIA LIBERA, contenere una planimetria del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente, anche partendo dall’interno dell’area di concessione – Lo stesso percorso dovrà essere adeguatamente EVIDENZIATO con apposita segnaletica all’interno dell’area in concessione. Durante l’orario di apertura i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti per come regolamentato dall’autorità marittima; Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino alla battigia e anche dello specchio d’acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori, in modo differenziato, in attesa dell’asporto da parte degli Operatori Ecologici Comunali. Il concessionario, per quanto concerne la raccolta degli RSU, sarà tenuto ad osservare e far osservare a quanti fruiscono dei servizi della sua attività, il servizio di raccolta differenziata denominata porta a porta.
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a) II numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Tali distanze devono essere mantenute anche in previsione di altri sistemi di ombreggio (tettoie, teli, ecc..). Le zone concesse possono essere recintate – fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia – con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,00 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare e non sia in ogni caso fonte di pericolo o causa d’incidente: sono vietate le reti frangivento. Le recinzioni lungo il confine con il lungomare non potranno essere superiore a mt. 1,00 di altezza, misurata dalla quota di calpestio del lungomare stesso e dovranno essere realizzate con materiale non ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità oltre che di aspetto decoroso. Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree in concessione, altri percorsi realizzati con materiale di facile rimozione (per esempio passerelle in legno, quadroni, blocchi ecc.) da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. E’ consentito ai concessionari riservare parte della spiaggia in concessione, per gli avventori che accompagnano gli amici a quattro zampe, munendosi, se necessario, di tutte le autorizzazioni di legge, comprese quelle sanitarie. E’ vietato tenere ad alto volume, radio juke-box, mangianastri ed in generale, apparecchi di diffusione sonora nonché fare uso dei citati apparecchi nelle ore fra le 14,00 e le 16,30. E’ vietato lo svolgimento delle attività ludiche dalle ore 14,00 alle ore 16,30 e dalle ore 04,00 alle ore 10,00. Le discoteche e quanti svolgono attività di piccoli trattenimenti danzanti nei propri locali, dovranno rispettare, il piano di zonizzazione acustica e le ordinanze sindacali che saranno emanate in ordine ai decibel massimi consentiti nonché agli orari di chiusura delle stesse attività. Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, gli stabilimenti balneari, prima dell’apertura al pubblico, devono ottenere la licenza d’esercizio e l’autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia. Presso ogni stabilimento balneare è obbligatorio riservare un apposito locale di dimensioni idonei da destinare a primo intervento in caso di necessità, sulla cui porta deve essere riportata la scritta ben visibile “Pronto Soccorso”. I servizi igienici distinti per uomini, donne e portatori di handicap, devono essere collegati alla fogna comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria. E’ vietato l’uso di sapone o shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione. È vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione. Ogni concessionario all’interno dello stabilimento balneare deve provvedere ad esporre un cartello, ben visibile, contenente i dati sulla qualità delle acque di balneazione pubblicati dall’ARPACAL.
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– Ogni concessionario all’interno dello stabilimento balneare deve provvedere ad esporre un cartello, ben visibile, con indicato il numero telefonico di: • del Servizio Demanio competente del Comune; • della Capitaneria di Porto; • della Polizia Municipale; • del Pronto Soccorso; • dell’Ospedale più vicino munito di ambulanza; • del Comando Carabinieri; • della Polizia di Stato; • della Guardia di Finanza; • dei Vigili del Fuoco. II titolare del complesso balneare deve mantenere un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse, compresa la comunicazione sulla disattivazione del servizio di salvataggio. DISPONE ALTRESI’ DI STABILIRE LE SEGUENTI PROCEDURE E CONDIZIONI: b) Viene mantenuta la categoria B sino all’approvazione dei singoli P.C.S. (artt. 12 e 13 della L.R. 17/05); c) A cura degli stessi concessionari, dovranno essere individuati, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica, specifici varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompressa nella concessione, anche al fine di balneazione (art. I comma 254 Legge del 27 dicembre 2006 n. 296) – i suddetti varchi dovranno essere localizzati nell’area in concessione sia per quelle già assentite che per le nuove concessioni e dovranno avere una larghezza minima di 1,5 m. per i campeggi, o strutture similari, aventi un fronte superiore ai 100 m., i varchi potranno essere localizzati alle due estremità; d) I concessionari degli stabilimenti balneari, a norma della Legge 25/8/1991, n. 284 nonché del decreto in data 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo concernenti la liberalizzazione dei prezzi nel settore Turistico, hanno l’obbligo di comunicare entro il 10 ottobre di ogni anno i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare dal l° gennaio dell’anno successivo. Nel caso in cui venissero comunicati i prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici. La mancata od incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l’implicita conferma della validità della precedente comunicazione. In ogni caso non possono essere praticati i prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi della normativa in questione ne inferiore ai minimi, ad accezione dei casi espressamente individuati da detta normativa. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per singoli servizi offerti. A norma dell’ari 5 del decreto in data 16/10/1991 è fatto obbligo all’esercente dello stabilimento di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell’ufficio di ricevimento degli ospiti, la tabella, secondo il modello predisposto nel citato decreto, sulla quale siano indicati i prezzi dei servizi offerti CONFORMEMENTE ALL’ULTIMA COMUNICAZIONE EFFETTUATA. e) È fatto obbligo, altresì, di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopra citata tabella. La tabella ed il cartellino dei prezzi devono recare le indicazioni anche in lingua diversa dall’italiano “inglese, francese …”; f) E’ assolutamente vietata la vendita di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro da trasportare lontano dal punto vendita; g) E’ infine assolutamente vietato, l’accesso e la sosta di qualsiasi tipo di autovettura, mezzo meccanico o altro non consentito dal titolo concessorio;

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DISPONE ALTRESI’ DI STABILIRE LE SEGUENTI PROCEDURE ALLO SCOPO DI CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL COVID – 19: h) I titolari degli stabilimenti balneari dovranno predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si suggerisce l’utilizzo di apposito personale adeguatamente preparato che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare. i) È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto j) Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. k) Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. l) La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. m) Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. n) Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). o) Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. p) Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto. q) Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. r) È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. s) Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
7) PARCO MARINO REGIONALE – BAIA DI SOVERATO – Si rimanda alla L.R. 21 aprile 2008 n. 10 che ha istituito il Parco Marino Regionale “Baia di Soverato” (www.parchimarinicalabria.it) ed a quanto riportato all’Art. 23 Camma 1 Lett. “D” della successiva L.R. n° 24 del 16.05.2013: All’interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, le seguenti restrizioni e regolamentazioni: a) divieto di qualsiasi forma di prelievo di cavallucci marini; b) regolamentazione dell’attività subacquea; c) regolamentazione della pesca; d) regolamentazione degli ormeggi.

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8) VINCOLO ARCHEOLOGICO SAN NICOLA Si rimanda: – all’Ordinanza n. 12/2015 del 09.07.2015 dell’Ufficio Circondariale Marittimo, Guardia Costiera di Soverato. Alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria in atti 2722 del 15.02.2012, atti comunali 2763 del 20.02.2012. 9) DEROGHE Ravvisandone l’opportunità del Servizio Demanio può lasciare deroghe scritte nominative e temporali, agli obblighi imposti con la presente disposizione, al fine di consentire l’effettuazione di manifestazioni pubbliche o, più in generale, l’esecuzione di particolari attività – obbligatoriamente gli interessati esibiranno i predetti atti, in caso di richiesta nel corso dell’attività di vigilanza, agli ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché ai Pubblici ufficiali; Allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche nonché il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID – 19 stabilite dal DPCM del 10 Aprile 2020, in via emergenziale, temporanea ed eccezionale, è consentita l’occupazione di area demaniale per l’installazione di pedane/dehors, di facile rimozione, da riservarsi alle attività ristorative adiacenti dietro presentazione di apposita domanda corredata da planimetria. Le suddette occupazioni saranno consentite fino al 1° ottobre 2020.
10) DISPOSIZIONI FINALI La presente ordinanza entra in vigore in data odierna e sarà pubblicata all’Albo del Comune, trasmessa per quanto di competenza all’Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Soverato, al Comando di Polizia Municipale e a tutti i Titolari degli stabilimenti balneari di questo Comune, i quali, dovranno avere cura di esporla al pubblico in modo da poter essere facilmente consultata da chi ne abbia interesse. E’ fatto obbligo osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente avviso. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 1164 del codice della Navigazione.
Soverato, lì 28/05/2020
F.to IL SINDACO Dott. Ernesto Francesco ALECCI

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